Antenne telefonia e legittimazione proprietario vicino richiedono prova del vulnus (TAR Sicilia n. 2532 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mera vicinanza di un immobile all’impianto di telefonia mobile non è sufficiente a radicare la legittimazione a ricorrere del proprietario, che deve allegare e provare il vulnus specifico inferto dall’atto impugnato alla propria sfera giuridica. Gli impianti di telefonia mobile, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non richiedono valutazioni discrezionali del Comune ulteriori rispetto al controllo edilizio. Il difetto di prova sulla legittimazione si riflette sull’interesse ad agire e determina l’inammissibilità dei motivi che presuppongono una lesione non dimostrata.

Il Fatto

I ricorrenti, qualificatisi come proprietari di unità immobiliari di un condominio, impugnano l’autorizzazione rilasciata dal Comune per la realizzazione di una stazione radio base di telefonia mobile su un terreno identificato al foglio 18, mappale 803. Deducono di essere aventi causa degli originari contraenti di una convenzione di lottizzazione e di subire un pregiudizio al valore degli immobili e alla salubrità dell’area.

Il TAR respinge l’istanza cautelare; il C.G.A.R.S. la accoglie in riforma. All’udienza pubblica il Collegio decide nel merito.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. I ricorrenti non hanno prodotto la convenzione di lottizzazione invocata né dimostrato di essere aventi causa degli originari contraenti o che i titoli edilizi siano stati rilasciati in forza di essa. Quanto alla convenzione del 2002, il Collegio rileva che non emerge alcuna deroga agli standard urbanistici né la destinazione a verde pubblico dell’area.

Anche il profilo della lesione al valore immobiliare e alla salubrità resta privo di allegazione puntuale: i ricorrenti non indicano né documentano l’effettiva distanza delle unità abitative. Manca quindi la prova concreta del vulnus specifico richiesta dalla giurisprudenza amministrativa.

Nel merito, il primo motivo è infondato: gli impianti di telefonia, quali opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsivoglia destinazione, come affermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 4583 del 2023 e sez. VI, n. 3679 del 2019. Il richiamo a Cons. Stato n. 4188 del 2015 è inconferente, poiché quel precedente impone la valutazione dei siti sensibili, non l’incompatibilità con la destinazione a verde. L’opera, alta 24 metri su 36 mq, non incide in modo rilevante sull’assetto urbanistico.

Il secondo motivo è inammissibile perché non è stato allegato che i fabbricati ricadano nel lobo di misurazione previsto dall’art. 5 del regolamento comunale. Il terzo motivo è generico: prospetta l’astratta inidoneità del sito rispetto ad aree non identificate.

Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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