Rinuncia all’interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 15376 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione espressa di non avere più interesse alla decisione del ricorso vincola il giudice a prenderne atto e a dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non può decidere nel merito, non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, opera il principio dispositivo in senso ampio. La pronuncia ha carattere meramente processuale e giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.

Il Fatto

Due società operanti nel settore elettrico hanno impugnato il decreto con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha disciplinato criteri e modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato dell’energia elettrica, dettando disposizioni sul servizio a tutele graduali come servizio di ultima istanza. Il ricorso era diretto all’annullamento, in parte qua, del provvedimento e degli atti presupposti, con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno.

Le ricorrenti hanno articolato due motivi, incentrati sulla violazione della normativa in materia di concessioni, sul trasferimento d’azienda e sulla stabilità occupazionale, nonché sulla copertura dei costi del servizio di maggior tutela e sul legittimo affidamento. Si sono costituiti il Ministero resistente e le Autorità intimate con atto di mera forma. In prossimità dell’udienza le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, tenutasi tramite collegamento da remoto. La questione giuridica attiene esclusivamente al rito: stabilire quali effetti produca la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente prima della decisione.

Il Tribunale ha richiamato il principio qualificato come jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612. In base a tale orientamento, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il fondamento è individuato nel principio dispositivo in senso ampio, che governa il processo amministrativo in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti. La parte ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può provocare la presa d’atto del giudice, che non ha il potere di procedere di ufficio.

Ne è derivata la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il carattere in rito della pronuncia ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite; il Collegio ha escluso ogni statuizione sulle spese rispetto alle parti non costituite. La sentenza è stata posta a esecuzione dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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