La rinuncia all’interesse impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 440 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve invece adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La circostanza che la decisione abbia natura processuale e sia stata provocata dalla dichiarazione tempestiva del ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1537 del 2019 e, in via derivata, la DGR n. X/7600 del 2017, unitamente ad altri atti richiamati. Oggetto del contendere è la ripartizione dello stanziamento per le cosiddette funzioni non tariffate in due fondi separati, uno per le strutture pubbliche e uno per quelle private accreditate, con applicazione alle erogazioni verso le strutture private di un abbattimento del 31%.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti sotto plurimi profili. Si è costituita la Regione Lombardia per resistere. In vista dell’udienza, la società ha depositato una dichiarazione con cui, preso atto delle sopravvenienze e delle pronunce intervenute su questioni analoghe, ha rappresentato il venir meno del proprio interesse, rinunciando a tutti i motivi e chiedendo la declaratoria di improcedibilità con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, con dichiarazione depositata il 05.01.2024, ha espressamente affermato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Su tale premessa si è concentrata la verifica della corretta modalità di definizione del giudizio.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento univoco della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, di fronte alla dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza d’interesse, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio. Egli non può neppure sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’unica pronuncia consentita è quella conforme alla dichiarazione resa.
In applicazione di tale principio, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il percorso argomentativo muove dalla natura disponibile dell’interesse ad agire e dalla conseguente impossibilità per il giudice di pronunciarsi su una domanda che il ricorrente ha di fatto ritirato.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto di disporne la compensazione. La decisione ha valorizzato due elementi: la limitata attività difensiva svolta dalla resistente e la natura in rito della pronuncia, provocata dalla dichiarazione tempestiva della ricorrente a fronte delle sopravvenienze verificatesi dopo la proposizione del ricorso.
Il ricorso è stato così definito con declaratoria di improcedibilità e spese compensate, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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