Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e onere di allegazione (TAR Lombardia n. 449 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Non ricorrono invece i presupposti della cessazione della materia del contendere quando il ricorrente non alleghi e non dimostri di aver conseguito, anche in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire una ricostruzione ipotetica della fondatezza delle prospettazioni iniziali. La distinzione tra i due istituti riposa sul diverso atteggiarsi dell’interesse sostanziale: l’uno sopravvenuto e non satisfattivo, l’altro integralmente realizzato. La declaratoria di improcedibilità non preclude la compensazione delle spese per la parzialità novità delle questioni e l’evoluzione della vicenda.

Il Fatto

La ricorrente, ente sanitario privato, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la D.G.R. n. X/4702 del 29 dicembre 2015, con cui la Regione ha dettato le determinazioni di gestione del servizio sociosanitario per il 2016. Il ricorso investiva, tra l’altro, la separazione in due fondi delle risorse destinate alle strutture di diritto pubblico e di diritto privato, la storicizzazione del finanziato 2015 quale base del budget 2016, il limite al rimborso delle prestazioni ambulatoriali e i criteri di riduzione dei ricoveri per i c.d. 108 DRG a rischio di inappropriatezza.

Con motivi aggiunti depositati il 29 luglio 2016 l’impugnazione è stata estesa alla D.G.R. n. X/5166 del 16 maggio 2016 e ai contratti integrativi stipulati con l’ATS di Pavia, contestando la regressione tariffaria sulle prestazioni di laboratorio e l’obbligo di prenotazione tramite call center regionale. In vista dell’udienza di merito fissata per il 16 febbraio 2024, la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, rappresentando il venir meno dell’interesse su tutti i profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione della ricorrente e ritiene di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La rappresentazione di parte, secondo cui l’interesse sarebbe venuto meno per effetto di pronunce intervenute su questioni analoghe e di successive statuizioni regionali, giustifica la declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La decisione si sofferma sulla distinzione tra improcedibilità e cessazione della materia del contendere. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2247 del 2022, il TAR chiarisce che la seconda presuppone la dimostrazione dell’avvenuto conseguimento, sia pure parziale, del bene della vita richiesto, tale da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. Nel caso concreto la ricorrente non ha allegato né dimostrato tale risultato, con la conseguenza che i presupposti della cessazione non ricorrono.

Il Collegio rileva inoltre che la definizione della controversia non consente di pervenire a una pronuncia di merito, non essendo più sostenuta la pretesa dalla parte che l’aveva introdotta. La ricorrente ha comunque ribadito nel 2021 l’interesse alla decisione ai sensi dell’art. 82, comma 1, cod. proc. amm., ma la successiva istanza ha invertito tale posizione.

Quanto alle spese, il TAR ravvisa le ragioni previste dagli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parziale novità delle questioni trattate e nell’evoluzione della vicenda, disponendo la compensazione integrale tra le parti. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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