La qualificazione sostanziale dell’infrastruttura decide la deroga alle distanze ferroviarie (TAR Lombardia n. 1 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alle distanze minime dal sedime ferroviario, prevista dall’art. 60 d.P.R. n. 753/1980, presuppone la previa qualificazione dell’infrastruttura come linea ferroviaria o come ferrovia metropolitana, cui corrispondono rispettivamente i limiti di trenta e di sei metri fissati dagli artt. 49 e 51 del medesimo d.P.R.. Tale qualificazione non può essere affidata al solo dato formale delle denominazioni contenute negli strumenti di pianificazione, ma richiede l’accertamento delle caratteristiche sostanziali del tracciato, desumibili dall’art. 1 della legge n. 1042/1969 e dall’art. 3, paragrafo 1, n. 8, del regolamento CE/91/2003, ossia l’alta frequenza dei treni e la presenza di stazioni ravvicinate. Il provvedimento che ometta tale verifica è affetto da difetto di istruttoria e da motivazione carente. Ove invece la qualificazione sia corretta, la pubblica amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nel rilascio dell’autorizzazione in deroga, con la conseguenza che il diniego, adeguatamente motivato, sfugge alle censure di eccesso di potere.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno edificabile sito in Milano, compreso nella fascia di rispetto ferroviario, chiedeva a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. di confermare la deroga alle distanze già assentita nel 2007 e prorogata nel 2008, per edificare un fabbricato di cinque piani a poco meno di otto metri dalla rotaia. Non ricevendo risposta, egli proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
Nelle more, la società adottava un formale provvedimento di diniego, poi confermato a seguito delle osservazioni procedimentali della parte. Il ricorrente impugnava tanto il primo diniego quanto l’atto di conferma; la domanda cautelare relativa a quest’ultimo veniva respinta e l’ordinanza confermata in appello. Deceduto il ricorrente, il giudizio era proseguito dall’erede. All’udienza del 21 novembre 2024 la causa passava in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti: il silenzio è stato superato dal diniego espresso e il primo atto di reiezione è stato sostituito dalla conferma propria, unico provvedimento che allo stato disciplina la fattispecie e la lede. Oggetto di scrutinio resta dunque il solo ricorso proposto avverso la conferma.
Il nodo decisivo è la qualificazione dei binari vicini al lotto. L’art. 49 d.P.R. n. 753/1980 impone la distanza di trenta metri lungo le linee ferroviarie, mentre l’art. 51 riduce il limite a sei metri per tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari. Poiché il progetto colloca l’edificio a 7,59 metri, l’edificabilità dipende interamente dalla riconduzione dell’infrastruttura all’una o all’altra categoria.
La distinzione, osserva il TAR richiamando Consiglio di Stato, VI, n. 4591 del 2008, non può essere demandata al solo dato formale delle denominazioni usate negli strumenti di pianificazione. Rilevano invece le caratteristiche sostanziali del tracciato: l’alta frequenza dei treni e la presenza di stazioni ravvicinate, quali indicate dall’art. 3, paragrafo 1, n. 8, del regolamento CE/91/2003, nonché la nozione di ferrovia metropolitana dell’art. 1 della legge n. 1042/1969.
La parte ricorrente aveva allegato in termini specifici la presenza di tali indicatori nel cd. Nodo di Milano. La società resistente si era invece limitata ad affermazioni generiche, senza svolgere alcun accertamento fattuale e senza argomentazioni strutturali sugli elementi qualificanti. Il provvedimento è pertanto illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione carente, con conseguente annullamento e obbligo di nuova pronuncia.
Le restanti censure sono infondate. La società non è vincolata alla valutazione resa su un progetto di oltre dieci anni prima, essendo mutato lo stato dei luoghi. Corretta è la reiezione della barriera acustica, progettata a 4,67 metri e quindi entro le distanze inderogabili dell’art. 52 d.P.R. n. 753/1980. La presenza di ragioni di sicurezza pubblica giustifica inoltre il diniego ai sensi dell’art. 60, che comunque salva l’ampia discrezionalità amministrativa. Insussistente è infine la disparità di trattamento, difettando l’identità delle fattispecie poste a confronto. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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