Sopravvenuta carenza di interesse per annullamento dell’atto presupposto (TAR Sicilia n. 1217 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo adottato in forza di un atto presupposto, successivamente annullato in sede giurisdizionale con decisione passata in giudicato, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcuna utilità concreta per il ricorrente. La sopravvenienza non è imputabile all’Amministrazione resistente, che si è limitata a dare esecuzione a un atto all’epoca efficace. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla non imputabilità della sopravvenienza, dall’opinabilità delle questioni originariamente dibattute e dalla sussistenza di un quadro istruttorio e motivazionale non manifestamente viziato, anche alla luce dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la nota del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale n. 13969 del 15 aprile 2022, unitamente all’allegato trasmesso il 20 aprile 2022, con cui gli impianti di chiusura del ciclo — individuati come “minimi” e “intermedi” — sono stati invitati a ottemperare alle disposizioni del Titolo VI del MTR2 e, in particolare, all’art. 7, comma 7.2, con sollecitudine per l’imminente scadenza dei termini di cui al comma 7.6, lettera b.

L’Amministrazione intimata ha eccepito la tardività del gravame e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio è emerso che il TAR Lombardia, con sentenza n. 466/2023 del 24 febbraio 2023, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. II, con sentenza n. 10550 del 6 dicembre 2023, aveva annullato la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, atto presupposto del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’intervenuto annullamento giurisdizionale della delibera ARERA in forza della quale era stata adottata la nota dipartimentale. Da ciò deriva la caducazione dell’atto presupposto e, di riflesso, l’assenza di qualsiasi utilità residua per la ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Prima di definire il giudizio, il Tribunale esamina il regolamento delle spese. L’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione resistente è infondata: l’allegato alla nota n. 13969 è stato trasmesso solo il 20 aprile 2022, e da tale momento la ricorrente ha potuto percepire la lesività del provvedimento.

Quanto ai profili di merito, il Collegio ritiene che la questione originariamente dibattuta fosse effettivamente controverosa e opinabile. In ordine all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, pur rilevando il comportamento tenuto da altre Amministrazioni regionali in fattispecie analoghe, le caratteristiche specifiche degli impianti erano tali da poter forse escludere un vero e proprio ambito tecnico-discrezionale. Analogamente, per i denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, il quadro appare opinabile, avendo l’Amministrazione illustrato la ponderazione degli elementi di fatto e di diritto e dovendosi considerare quanto disposto dall’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso e dispone la compensazione delle spese di giudizio, stante la non imputabilità della sopravvenienza all’Amministrazione resistente e l’opinabilità delle questioni dibattute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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