Demolizione ingiunta al proprietario non responsabile e acquisizione automatica (C.G.A.R.S. n. 236 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo dell’interessato. Il soggetto passivo dell’ingiunzione va individuato in chi ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, che compete al proprietario anche quando non sia il responsabile diretto della costruzione. L’abusività edilizia costituisce caratteristica di natura reale che segue il manufatto nei successivi trasferimenti, sicché la demolizione è di regola atto dovuto e prescinde dalla coincidenza tra proprietario e realizzatore. Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ha natura meramente dichiarativa e costituisce effetto automatico della mancata esecuzione dell’ingiunzione a demolire.

Il Fatto

Gli appellanti sono comproprietari di un terreno su cui insiste una vasca in cemento armato con locale tecnico. Il Comune ha notificato un’ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente, un’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dei luoghi. Non ottemperando i proprietari all’ingiunzione, l’amministrazione ha adottato il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

I proprietari hanno impugnato i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’omessa notifica al responsabile dell’abuso e la violazione della disciplina edilizia, dolendosi inoltre dell’avvenuta acquisizione dell’intera particella e dell’omesso calcolo dell’area di sedime. Il Tribunale ha respinto il ricorso. Propongono quindi appello al C.G.A.R.S., riproponendo i motivi già articolati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione delle opere: una vasca circolare di circa 6,50 metri di diametro e 3 metri di altezza, coperta con solaio, oltre a un locale tecnico di circa 22 metri quadri, realizzate in assenza di titolo edilizio e senza che sia stato richiesto alcun accertamento di conformità. Le ordinanze comunali trovano fondamento nel verbale di sopralluogo della Polizia municipale e nel successivo verbale di accertamento della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.

Quanto al primo profilo, il giudice richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il provvedimento demolitorio, per la sua natura vincolata, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento. Il provvedimento di acquisizione gratuita, dal canto suo, ha natura meramente dichiarativa e costituisce l’effetto automatico dell’inosservanza dell’ingiunzione.

Infondata è la censura relativa alla notifica ai soli proprietari, estranei all’abuso. Il Collegio ribadisce che destinatario dell’ordine è chi ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, potere che compete al proprietario anche se non responsabile in via diretta. La demolizione, peraltro, è finalizzata a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica e a ripristinare l’ordine urbanistico violato. Il proprietario incolpevole può sottrarsi all’effetto sanzionatorio solo provando di aver intrapreso iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino.

Nel caso concreto gli appellanti sono proprietari del manufatto e non hanno dimostrato di essersi adoperati per rimuovere l’abuso. Priva di fondamento è anche la censura sull’acquisizione dell’intera particella: il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l’acquisizione ha riguardato le opere e la relativa area di sedime, senza alcun riferimento all’intera particella. L’appello è quindi respinto, con nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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