Dipendenza da causa di servizio e onere della prova del surmenage (TAR Calabria n. 455 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia dell’equo indennizzo del pubblico impiego non privatizzato il giudizio amministrativo conserva natura impugnatoria, anche se affidato alla giurisdizione esclusiva. Il provvedimento di diniego è atto autoritativo e va impugnato nel termine di decadenza; non è ammissibile l’azione di accertamento diretta a far dichiarare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio. La translatio iudicii non rimette nei termini chi sia già incorso nella decadenza. Il parere del C.V.C.S., espressione di discrezionalità tecnica, è vincolante per l’Amministrazione e sindacabile solo per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. Il surmenage deve essere provato dal ricorrente con fatti specifici ed eccedenti l’ordinarietà, non supplito dalla C.T.U.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un disturbo ansioso depressivo reattivo e la liquidazione dell’equo indennizzo. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, prima e in sede di riesame, esprimeva parere negativo, recepito dal Comando Generale con apposito decreto. La domanda, inizialmente proposta davanti al Tribunale civile, era poi trasposta davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità per violazione dei limiti di sinteticità, la tardività del ricorso e, nel merito, l’infondatezza. Il ricorrente replicava sostenendo che oggetto del giudizio fosse l’accertamento del nesso eziologico, non la legittimità del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di sforamento dei limiti dimensionali: la violazione dell’art. 13-ter delle norme di attuazione al c.p.a. non comporta inammissibilità, ma può incidere sul regime delle spese ai sensi dell’art. 26 c.p.a., come già affermato dal Cons. Stato n. 2190 del 2018.

Fondata è invece l’eccezione di tardività. Il decreto di diniego era stato notificato al ricorrente; il ricorso davanti al giudice ordinario risultava proposto ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Il giudice richiama la natura impugnatoria del giudizio in materia, ribadita dal Cons. Stato n. 7507 del 2009 e dal TAR Campania n. 5504 del 2013: il beneficio ha natura indennitaria e la posizione di diritto soggettivo sorge solo dopo il riconoscimento.

La translatio iudicii ex art. 11 c.p.a. e art. 59 della legge n. 69/2009 non rimette in termini il ricorrente già decaduto, secondo il Cons. Stato n. 9744 del 2023 e il TAR Emilia-Romagna n. 35 del 2023. Né rileva la contestazione in via amministrativa, ascrivibile a sollecito all’autotutela: l’omessa allegazione del parere avrebbe semmai legittimato motivi aggiunti.

Nel merito il ricorso è comunque infondato. Per il d.P.R. n. 461/2001 la competenza ad accertare il nesso eziologico spetta in via esclusiva al C.V.C.S., il cui parere è obbligatorio, vincolante e insurrogabile. Il sindacato è debole: opera per assenza di motivazione, travisamento, illogicità manifesta. Il Collegio ritiene che il parere dia sufficientemente conto dell’origine della patologia.

Quanto al surmenage e alle asserite condotte mobizzanti, il ricorrente non ha provato fatti eccedenti l’ordinarietà del servizio: le mansioni di preposto rientrano nei compiti d’ufficio, la conflittualità è apparsa ordinaria, il malore episodico. La perizia di parte si limita a una rivalutazione alternativa, inammissibile. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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