Blocco delle carte di credito e difetto di motivazione (ABF Collegio di Napoli n. 4609 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco dello strumento di pagamento è consentito solo in presenza di un giustificato motivo e nei casi tipizzati dall’art. 68 della direttiva PSD2, recepito dall’art. 6, d.lg. n. 11 del 2010, a tutela della continuità del servizio. La clausola contrattuale che attribuisca alla banca poteri di sospensione troppo ampi non esime dall’obbligo di comunicare al titolare il motivo del blocco. Il difetto di informazione integra violazione dei doveri contrattuali. Il diritto al risarcimento, tuttavia, non consegue automaticamente all’accertata scorrettezza: spetta al cliente dimostrare la sussistenza e l’entità del pregiudizio, anche mediante presunzioni semplici, mentre i disagi e i fastidi della vita quotidiana non sono risarcibili.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di due carte di credito con addebito diretto in conto corrente, agisce davanti all’Arbitro lamentando che l’intermediario aveva disposto l’8 agosto 2025 la sospensione immediata delle carte e preannunciato la revoca del rapporto, senza indicare alcuna motivazione e senza contestare inadempimenti o insoluti. Il preavviso di revoca sarebbe pervenuto solo il 20 agosto 2025, quando le carte erano già bloccate, con vanificazione del termine contrattuale di sessanta giorni.

La società chiede l’accertamento dell’illegittimità della sospensione e del preavviso, il ripristino dell’operatività delle carte e un indennizzo equitativo per i disagi subiti. La banca eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difformità tra reclamo e ricorso e per il carattere costitutivo della domanda di ripristino, deducendo nel merito che la sospensione era stata determinata dall’aumento del rischio di credito rilevato da una visura camerale aggiornata, dalla quale era emersa una procedura di composizione della crisi pendente sulla società.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella relativa alla mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso è accolta solo parzialmente: i reclami successivi al deposito del ricorso non rilevano ai sensi delle vigenti Disposizioni sul funzionamento dell’ABF, e la sostanziale coincidenza tra doglianze è ravvisata soltanto per il blocco delle carte e il preavviso di revoca, non per la domanda sul recesso.

Quanto alla pretesa natura costitutiva della domanda, l’orientamento consolidato dei Collegi esclude che l’Arbitro possa ordinare un facere infungibile implicante valutazioni di merito creditizio. L’eccezione non è però accolta, perché la ricorrente non chiede solo il ripristino, ma anche l’accertamento dell’illegittimità della condotta e il riconoscimento di un indennizzo.

Nel merito, i regolamenti contrattuali prevedono la facoltà di sospensione immediata in presenza di giustificato motivo. Il Collegio rileva che si tratta di previsioni che attribuiscono alla banca poteri troppo ampi, e ricostruisce la disciplina applicabile richiamando l’art. 68 della direttiva PSD2, che tipizza i casi di blocco consentito, tra cui il significativo aumento del rischio di inadempimento del pagatore.

La comunicazione della sospensione fu inviata l’8 agosto 2025 e ricevuta il 20 agosto, senza indicazione del motivo, rimasto inespresso anche nella successiva corrispondenza. Solo nelle controdeduzioni e nelle controrepliche la banca ha chiarito di aver agito in via cautelativa per l’aumento del rischio di insolvenza. Per il Collegio il difetto informativo integra violazione dei doveri contrattuali, posto che il diritto di sospensione è subordinato alla presenza di un giustificato motivo.

La domanda risarcitoria è invece respinta. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 1642 del 2019 e il Collegio di Coordinamento n. 3089 del 2012, il Collegio ribadisce che il danno patrimoniale deve essere dimostrato dal cliente e che quello non patrimoniale non è in re ipsa, potendo essere provato anche con presunzioni semplici. La ricorrente non ha prodotto allegazioni specifiche. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 26972 del 2008 esclude poi la tutela dei pregiudizi consistenti in disagi e fastidi. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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