Intermediazione finanziaria concorso cliente art 1227 e compensatio lucri cum damno (Cass. civ. Sez. I n. 26034 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi, il concorso del danneggiato nella produzione del danno va qualificato ai sensi del secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., poiché il primo comma, che esclude il concorso colposo in presenza dell’inadempimento dell’obbligo informativo, attiene alla diversa fase della responsabilità per il danno-evento. Esaurita tale fase, rileva l’autonoma scelta del proprietario del titolo di mantenerlo nel patrimonio, nonostante la consapevolezza, acquisita o acquisibile con l’ordinaria diligenza, della rischiosità della conservazione. La domanda di sottrazione dall’importo dovuto delle cedole incassate dalla cliente nel corso dell’investimento, involgendo la compensatio lucri cum damno, è del tutto autonoma rispetto alla questione del concorso causale e impone una pronuncia espressa, non potendosi ritenere implicitamente reiettiva la motivazione che si limiti a decidere il solo concorso di colpa.
Il Fatto
Una società cliente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la condanna a carico della banca in relazione a un rapporto di intermediazione finanziaria, respingendo la domanda di nullità delle operazioni di acquisto delle obbligazioni e di determinazione del maggior danno pari all’intero capitale investito.
La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando l’omessa pronuncia sulla richiesta di sottrarre dalla somma posta a suo carico le cedole incassate dalla cliente nel corso dell’investimento. La corte territoriale aveva ravvisato un concorso della cliente nella causazione del danno, per aver mantenuto in portafoglio i titoli dopo la sospensione della quotazione e sino alla vendita.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale, che denunciava la violazione degli artt. 1227, comma 2, e 1375 cod. civ. nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 58/1998, è stato giudicato infondato. La Suprema Corte ha premesso che la fattispecie va qualificata ai sensi del secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., giacché nel caso del primo comma, a fronte dell’inadempimento dell’obbligo informativo, non è configurabile il concorso colposo del danneggiato.
A livello di produzione del danno, esauritasi la fase di responsabilità del danno-evento, rileva invece l’autonoma scelta del proprietario del titolo di conservarlo nel patrimonio, nonostante la consapevolezza, acquisita o acquisibile mediante l’ordinaria diligenza, della rischiosità di tale conservazione. Il giudice di appello ha accertato che l’investitrice aveva manifestato consapevolezza di una prima flessione dei titoli, chiedendo maggiori informazioni alla banca, e che era poi intervenuta la sospensione della quotazione dal mercato borsistico, informazione acquisibile secondo l’ordinaria diligenza.
Su queste basi, la Corte ha ritenuto che le censure attinenti al concorso causale si collochino sul piano della valutazione del fatto, non prospettabile in tali termini nel giudizio di legittimità. Il secondo motivo, che deduceva l’omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato inammissibile, poiché non prospetta l’omessa considerazione di fatti storico-naturalistici dedotti e discussi in lite, ma si risolve nella confutazione del giudizio di fatto.
La Corte ha poi esaminato il ricorso incidentale, incentrato sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sul quarto motivo d’appello. La sentenza impugnata dava conto che la banca aveva chiesto, in via subordinata, di ridurre le somme spettanti alla cliente; essa stessa individuava due distinte allegazioni: lo scomputo delle cedole incassate e l’allegazione del concorso causale del danneggiato. Tuttavia, nel valutare quel motivo, la corte territoriale si è pronunciata solo sul concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ., nulla dicendo sulla diversa questione dello scomputo delle cedole.
Tale omissione integra la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la questione della compensatio lucri cum damno è del tutto autonoma rispetto a quella del concorso causale nella determinazione del danno, sicché su di essa era necessaria una pronuncia, non potendosi ritenere implicitamente reiettiva la motivazione resa. La sentenza è stata dunque cassata in accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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