Carta docente e spese antistatario: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1513 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, senza che l’obbligato abbia integralmente eseguito il disposto. L’obbligo di erogazione della Carta docente ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e quello di pagamento delle spese di lite liquidate al difensore antistatario costituiscono prestazioni esigibili in sede di ottemperanza. In caso di perdurante inottemperanza entro il termine assegnato, si nomina Commissario ad acta un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa, senza riconoscimento di compenso.
Il Fatto
Le ricorrenti, una docente presso istituti scolastici e il suo difensore antistatario, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accolto la domanda della docente. Questa aveva chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per l’importo di € 500,00 annui.
Il giudice del lavoro aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta per complessivi € 1.000,00 e a pagare al difensore antistatario le spese di lite di € 500,00, oltre accessori. La sentenza, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia perdurante. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione risulta passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
La sentenza, in copia conforme, era stata notificata all’Amministrazione resistente. Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo tra la notifica del titolo esecutivo e l’esecuzione giudiziale. Il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è la sentenza munita di attestazione di conformità, secondo il richiamato orientamento del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.
L’Amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto. Ne è derivato l’accoglimento del ricorso, con obbligo per l’Amministrazione scolastica di erogare alla docente € 500,00 per ciascun anno scolastico e di corrispondere al difensore antistatario le spese del giudizio civile, nel termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza oltre tale termine, il Collegio ha nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il dirigente preposto alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza, dopo la scadenza del termine, e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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