Indagini bancarie senza autorizzazione: documentazione inutilizzabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 20609 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, pur conservando nel diritto interno natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Essa deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU e degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo motivazionale idoneo a rendere verificabili anche ex post presupposti, oggetto e limiti dell’accesso. Ove, a fronte di specifica contestazione, l’autorizzazione risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile e l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa si fondi su di essa. L’invalidità non travolge gli altri elementi di prova acquisiti con diversi strumenti istruttori.
Il Fatto
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno 2009, fondato su indagini finanziarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, motivate dalla forte incongruenza tra i redditi dichiarati e le movimentazioni bancarie rilevate. La contribuente deduceva, tra l’altro, la mancata esibizione da parte dell’Ufficio dell’autorizzazione alle indagini bancarie. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto irrilevante tale mancata allegazione, confermando in gran parte l’accertamento. La società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, tra cui quello incentrato sul difetto di prova dell’esistenza dell’autorizzazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il proprio orientamento tradizionale, secondo cui l’autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione meramente organizzativa, incidente solo nei rapporti tra uffici. Ne conseguiva che non era necessaria la sua esibizione al contribuente nè l’allegazione all’avviso, salvo che dall’assenza derivasse un concreto pregiudizio. Tale assetto è oggi rimesso in discussione dalla pronuncia della Corte EDU dell’8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, la quale ha dichiarato che il sistema italiano di autorizzazione alle indagini finanziarie viola l’art. 8 CEDU.
Il giudice di legittimità distingue tra le indicazioni de iure condendo rivolte al legislatore, per la predisposizione di garanzie procedurali ex ante, e le affermazioni de iure condito relative al controllo giurisdizionale ex post, direttamente applicabili. Richiamando la giurisprudenza della CGUE, sentenza 6 ottobre 2020, cause riunite C-245/19 e C-246/19, e la CGUE, sentenza 24 febbraio 2022, causa C-175/20, la Corte afferma che il giudice nazionale deve poter verificare che le prove non siano state ottenute in violazione dei diritti garantiti. L’autorizzazione, per essere legittima, deve individuare le circostanze e condizioni della limitazione dei diritti del contribuente.
La mancanza o l’inadeguatezza motivazionale del titolo autorizzativo mina il momento genetico dell’acquisizione dei dati, configurandosi un nesso di dipendenza immediato e necessario con l’utilizzazione delle risultanze. L’illegittimità si colloca a monte, sul piano del fondamento giuridico dell’ingerenza, e si riverbera sull’atto conclusivo, determinando l’illegittimità dell’avviso di accertamento per la parte che si fondi su tali dati. Ne restano invece salvi gli elementi probatori acquisiti con altri strumenti istruttori.
La Corte accoglie quindi il primo motivo, incentrato sull’inesistenza o mancata esibizione dell’autorizzazione, dichiara assorbiti il quarto, il sesto e il settimo motivo e rigetta i restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinchè valuti l’eventuale sussistenza di ulteriori elementi di prova diversi da quelli inutilizzabili.
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Nota della Redazione
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