Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese senza atti dei contraddittori (TAR Toscana n. 627 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata prima dell’udienza di discussione, determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esame nel merito dei motivi. L’inerzia dei contraddittori, che non prendono posizione sulla rinuncia, non osta alla definizione del giudizio e integra il presupposto per la compensazione integrale delle spese di lite. L’adesione della sola controinteressata alla rinuncia non muta l’esito, restando la pronuncia di carattere dichiarativo e non di condanna. Il giudice amministrativo, in presenza di rinuncia non contestata, non è tenuto a verificare la fondatezza della pretesa sostanziale.
Il Fatto
Il comune ricorrente impugnava il decreto dirigenziale con cui la Regione Toscana aveva autorizzato, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 39/2005, la costruzione e l’esercizio di una nuova cabina primaria di trasformazione AT/MT nel proprio territorio. Il ricorso investiva anche gli atti della Conferenza di Servizi e le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri che avevano negato al comune la titolarità dell’opposizione.
Fissata l’udienza di merito, il ricorrente depositava rinuncia al ricorso in data 2 aprile 2024, chiedendo la compensazione delle spese. La controinteressata aderiva alla rinuncia; le altre parti restavano inerti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia è stata regolarmente notificata e depositata prima dell’udienza pubblica del 9 maggio 2024. Il giudizio si trova pertanto nella fase in cui la rinuncia produce l’effetto estintivo previsto dall’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., richiamato espressamente dal giudice insieme agli artt. 84 e 85 cod. proc. amm.
La rinuncia non è contestata. La controinteressata vi ha aderito; le altre amministrazioni intimate, pure costituite, non hanno depositato alcun atto di opposizione o di replica. Tale inerzia dei contraddittori viene valorizzata dal giudice sotto il profilo delle spese, non già ai fini dell’accertamento della validità dell’atto di rinuncia.
Il Tribunale dà quindi atto della rinuncia e dichiara la cessazione della materia del contendere senza scrutinare i motivi di ricorso. Nessuna valutazione viene espressa in ordine alla legittimità del decreto autorizzatorio né alle censure sul dissenso urbanistico-edilizio espresso dal comune in sede di Conferenza di Servizi.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale tra le parti. La scelta si fonda espressamente sull’assenza di qualunque atto da parte dei contraddittori, circostanza che il giudice considera idonea a giustificare la deroga al criterio della soccombenza. La pronuncia resta di mero accertamento della rinuncia e non contiene condanne accessorie.
Nota della Redazione
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