Difetto di interesse avverso la scheda valutativa con qualifica finale “eccellente” (TAR Toscana n. 632 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere deve essere personale, concreto e attuale, e richiede non solo la prospettazione di una lesione effettiva della sfera giuridica del ricorrente, ma anche l’utilità concreta che questi potrebbe conseguire dall’annullamento dell’atto impugnato. In materia di documentazione caratteristica dei militari, le singole voci analitiche e le formule elogiative non assumono autonoma capacità lesiva quando non incidono sulla qualifica finale. Ciò che rileva ai fini della progressione di carriera è il solo giudizio sintetico conclusivo, che nella specie è rimasto quello apicale di “eccellente”. È pertanto inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso il giudizio caratteristico che, nonostante l’abbassamento di alcune voci analitiche, abbia mantenuto la qualifica finale più elevata.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, impugnava il provvedimento con cui il Comandante di Gruppo aveva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il documento caratteristico relativo all’anno 2019, redatto dal Nucleo operativo Metropolitano di Firenze. Oggetto dell’impugnazione era la parte in cui, per effetto dell’abbassamento di due voci analitiche su trentuno, nelle sezioni dedicate alla qualità professionali (esecuzione degli ordini e atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori), non erano state più riportate le aggettivazioni “apprezzamento e lode” nel giudizio complessivo, pur essendo stato il ricorrente giudicato “eccellente”.

Il ricorrente deduceva eccesso di potere per errore nei presupposti, ingiustizia, illogicità, carenza di motivazione, contraddittorietà e sviamento, sostenendo che la flessione avrebbe costituito un pregiudizio in prospettiva di progressione di carriera. Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato e la ritiene fondata. Richiamando la costante elaborazione giurisprudenziale, il Tribunale ribadisce che l’interesse al ricorso deve essere personale, concreto e attuale. Sul punto cita l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, secondo cui l’interesse a ricorrere postula la prospettazione di una lesione concreta e attuale e l’effettiva utilità derivante dall’eventuale annullamento, unitamente a Cass. Sez. Un. n. 23031 del 2007, che esige una prospettiva di vantaggio non ipotetica o virtuale.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale osserva che l’atto impugnato non è idoneo a ledere la sfera giuridica del ricorrente, posto che lo stesso è stato comunque giudicato “eccellente” e che è proprio tale valutazione finale a rilevare ai fini della progressione della carriera. Nell’ordinamento militare, e in particolare in quello della Guardia di Finanza, ciò che assume rilievo è il giudizio sintetico riportato nei documenti caratteristici.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2 della legge n. 1695/1962 (abrogato dall’art. 2268 del Codice dell’Ordinamento Militare), l’art. 3 del d.P.R. n. 429/1967 — che riserva la qualifica “eccellente” a coloro che emergono nettamente per qualità e rendimento eccezionali — e l’art. 1026 del d.lgs. n. 66/2010, applicabile al Corpo in virtù del richiamo dell’art. 2138. Da tale disciplina si evince che né le singole voci analitiche, né la presenza di specifiche aggettivazioni nel giudizio complessivo, assumono rilievo autonomo.

Il Tribunale rileva inoltre che il ricorrente, dinanzi all’impugnazione di un atto a lui favorevole, non spiega quale pregiudizio concreto rischi di subire né quale utilità non potrebbe altrimenti ottenere se non mediante la rimozione dell’atto. Richiama quindi TAR Lazio n. 16919 del 2022 — che esclude l’ampliamento della posizione giuridica in presenza della conferma della qualifica apicale — e TAR Emilia-Romagna n. 336 del 2009, secondo cui il mancato inserimento della formula elogiativa non incide sul giudizio finale rimasto “eccellente”. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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