Riesame, la motivazione non deve confutare ogni deduzione difensiva (Cass. pen. Sez. V n. 21166 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né lo spessore degli indizi, né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame. Il controllo è circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento e l’assenza di illogicità evidenti. Il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare approfonditamente tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghi in modo logico le ragioni del convincimento; devono quindi considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive non espressamente confutate ma logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Il Fatto
Con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, all’indagato era stata applicata la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 610 e 353 cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, l’indagato sarebbe stato intraneo a un sodalizio di ‘ndrangheta e, dopo un precedente periodo di detenzione, avrebbe continuato a operare quale partecipe, usando la forza intimidatrice del vincolo associativo per allontanare i potenziali acquirenti di un immobile sottoposto a esecuzione immobiliare.
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con provvedimento del 28 ottobre 2025, aveva confermato l’ordinanza. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 e 309 cod. proc. pen., lamentando il difetto di motivazione per relationem e la mancata confutazione di una memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e dichiara infondato l’unico motivo. Il Tribunale ha dato atto della memoria difensiva e ha dedicato ampio spazio a confutare le argomentazioni della difesa, comprese quelle fondate su indagini difensive. Ha risposto ai principali rilievi, ritenendo assorbite le argomentazioni incompatibili con la ricostruzione ritenuta fondata.
La Suprema Corte richiama il principio secondo cui il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Da ciò consegue che le deduzioni difensive non espressamente confutate ma logicamente incompatibili con la decisione devono considerarsi implicitamente disattese (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019).
Nel resto, le censure sono versate in fatto: pur riferite ai vizi di motivazione e di violazione di legge, non evidenziano alcuna effettiva violazione né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità. Esse mirano a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017). Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare, è circoscritto alla congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017), poiché esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011).
Il Tribunale ha motivato in modo adeguato sui gravi indizi di colpevolezza, fondandosi su intercettazioni, sommarie informazioni e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Ha ritenuto non determinante il mancato riconoscimento dell’indagato e irrilevante la proprietà dell’autovettura. Quanto al reato associativo, ha sottolineato la continuità con la condotta pregressa. La dichiarazione di inammissibilità della misura di prevenzione è priva di rilievo, poiché quei provvedimenti si fondano su presupposti diversi.
Anche i motivi nuovi si risolvono in deduzioni di fatto, tendenti a valutazioni di merito non consentite in legittimità. Il documento “nuovo” dovrebbe essere valutato nel contesto delle prove già raccolte, poiché in cassazione possono prodursi solo i documenti non esibibili prima, sempre che non costituiscano prova nuova (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019). Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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