Patteggiamento in appello: ricorso per cassazione solo su volontà e consenso (Cass. pen. Sez. I n. 25300 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello, disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per motivi che attengono alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso prestato dal pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo raggiunto. Ogni altra doglianza concernente il merito dell’imputazione o la determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile, non essendo consentito alle parti riaprire, in sede di legittimità, profili già coperti dal concordato. Ne consegue che il ricorso fondato su vizi di motivazione e su pretese cause di proscioglimento deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, pronunciando ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, prendendo atto del concordato intervenuto tra le parti e della rinuncia agli altri motivi di gravame. La pena era stata così rideterminata, con revoca dell’interdizione legale e sostituzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea.
Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza e illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in punto di riduzione della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla constatazione che, con la reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concordato.
Secondo tale orientamento, in tema di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo.
Il Collegio verifica quindi la corrispondenza tra i motivi dedotti e il perimetro così delineato. I ricorrenti avevano censurato la motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla riduzione della pena: doglianze che attengono al merito della regiudicanda e al trattamento sanzionatorio, non alla genesi o all’oggetto dell’accordo.
Ne deriva che i motivi non rientrano tra i casi in cui è consentito l’accesso al giudizio di legittimità. La Corte dichiara pertanto i ricorsi inammissibili de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., norma introdotta dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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