Contributi agricoli quietanza fornitore prova pagamento con assegni postdatati (Cass. civ. Sez. I n. 24701 del 06.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione di contributi pubblici concessi per l’attuazione di un progetto finanziato, il rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del fornitore, unitamente alla produzione di fatture quietanzate, vale a provare l’effettività del pagamento e ad assolvere l’onere di rendicontazione posto a carico del beneficiario. La circostanza che il pagamento sia avvenuto mediante assegni bancari postdatati, incassati in epoca successiva al termine di rendicontazione, è irrilevante, poiché l’assegno postdatato viene ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento della sua emissione. Ne consegue che l’Amministrazione non può pretendere la ripetizione delle somme erogate, né ravvisare l’errore grave presupposto della revoca del finanziamento e dell’irrogazione delle sanzioni.

Il Fatto

Una società agricola presentava nel 2004 istanza per accedere ai contributi stanziati dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale, al fine di finanziare, nella misura della metà, i costi di un piano di investimenti aziendali. Il programma operativo fissava al 31 dicembre 2004 il termine per la realizzazione delle opere e la consegna della documentazione consuntiva, con possibilità di un’unica proroga purché gli investimenti fossero completati entro i successivi 150 giorni.

A seguito di un verbale di contestazione della Guardia di Finanza del 2010, la Provincia disponeva la decadenza della società dalla domanda di aiuto, la revoca dei contributi erogati nel 2005 e l’ingiunzione di restituzione di quanto percepito, maggiorato di interessi e sanzione amministrativa. L’opposizione proposta dalla società veniva respinta dal Tribunale. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva parzialmente il gravame, escludendo che la documentazione prodotta integrasse dichiarazioni non veritiere e riducendo l’obbligo restitutorio a una somma minima. La Provincia ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso, affidato a due motivi esaminati congiuntamente per la loro stretta correlazione, è infondato. La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale fosse incorsa in contraddittorietà motivazionale e in violazione delle previsioni del programma operativo, avendo ritenuto sufficiente, ai fini della prova del pagamento, la presentazione della dichiarazione liberatoria e delle fatture quietanzate, pur in presenza di assegni incassati dopo il termine fissato. La Corte ritiene che il percorso argomentativo del giudice del merito sia convergente con un proprio recente orientamento, espresso in una fattispecie significativamente affine.

In tema di rimborso delle spese sostenute per l’attuazione di un progetto finanziato con fondi comunitari, è sufficiente che il pagamento, avvenuto mediante assegno bancario saldato dopo la scadenza del termine di rendicontazione, sia stato quietanzato dalla controparte. In presenza di tali presupposti non è possibile chiedere la ripetizione, non potendo essere messa in discussione l’effettività del pagamento debitamente quietanzato (Cass., Sez. I, Sentenza n. 31970 del 17.11.2023). Il rilascio della quietanza ad opera della controparte vale a far ritenere effettuato il pagamento.

Tale principio è applicabile al caso in esame. Il punto 9.6 del piano regionale gravava il beneficiario di un onere di rendicontazione mediante la produzione di fatture quietanzate e della dichiarazione liberatoria del fornitore oppure, in via alternativa, di documentazione bancaria attestante il pagamento. Assolto tale onere, la circostanza dell’avvenuto pagamento doveva ritenersi non più contestabile, restando esclusa la fondatezza della pretesa restitutoria dell’ente finanziatore.

Non assume rilievo il fatto che l’effettivo incasso degli assegni sia avvenuto dopo la scadenza dell’obbligo di rendicontazione. La post-datazione dei titoli, comportando la nullità del patto tra le parti, non avrebbe impedito ai creditori di esigere immediatamente il pagamento. L’assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, viene ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento dell’emissione, da identificarsi con il distacco dalla sfera giuridica del traente e il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cass., Sez. II, Sentenza n. 2160 del 31.01.2006).

Correttamente, dunque, il giudice del merito ha escluso la sussistenza dell’errore grave richiesto dalla normativa regionale: l’esclusione in radice del carattere non veritiero dell’informazione esclude anche il suddetto errore, rendendo irrilevante l’ulteriore questione sulla proroga del termine di rendicontazione. Quanto alla deduzione della controricorrente sul ne bis in idem, il profilo in rilievo ha carattere squisitamente restitutorio, riconducibile all’art. 2033 c.c., ed esula da qualsiasi funzione sanzionatoria. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *