Rinuncia al ricorso e dichiarazione di estinzione del giudizio amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 926 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti e non opposta da chi abbia interesse alla prosecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. L’estinzione è dichiarata con sentenza quando la rinuncia è accertata all’udienza di discussione, secondo l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. Il rinunciante è di regola tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, ma il Collegio può compensarle integralmente avuto riguardo ad ogni circostanza, ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Emilia-Romagna una serie di provvedimenti con i quali l’amministrazione aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica. Oggetto del contendere erano, in particolare, il tombinamento di un corso d’acqua demaniale e la realizzazione di una recinzione, nonché un ampliamento volumetrico di un edificio residenziale.
Nel corso del giudizio, in data 24.4.2025, è stata depositata rituale rinuncia al ricorso, firmata dalla parte ricorrente personalmente e dal difensore, e notificata alle altre parti. L’amministrazione resistente non si è opposta alla rinuncia. La causa è stata quindi trattata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la rinuncia è stata regolarmente notificata e depositata, con la sottoscrizione personale della parte e del difensore. Tale adempimento integra il presupposto processuale richiesto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. per la dichiarazione di estinzione.
Il giudice amministrativo richiama la disciplina codicistica applicabile. L’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. prevede che il giudizio deve essere dichiarato estinto in caso di rinuncia, salvo che le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm.. Nel caso di specie nessuna delle parti ha manifestato opposizione alla rinuncia.
Quanto alle spese, il Collegio ricorda che l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. pone a carico del rinunciante il pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, facendo salva la diversa valutazione del giudice. L’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. stabilisce infine che l’estinzione è dichiarata con sentenza se la rinuncia si verifica o viene accertata all’udienza di discussione.
Alla luce di tali coordinate, il Collegio non può che prendere atto della rinuncia e dichiarare l’estinzione del giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di causa.
Nota della Redazione
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