Il cambio di destinazione d’uso di volumi non computati configura nuova volumetria (TAR Campania n. 4509 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento di un diniego di permesso di costruire impone all’Amministrazione di riadire il potere, ma non preclude l’adozione di un nuovo provvedimento motivato che superi i vizi riscontrati. La modifica di destinazione d’uso di volumi che, all’atto del rilascio del titolo edilizio originario, non erano stati computati ai fini della verifica della densità edilizia fondiaria, non può essere qualificata come intervento su volumetrie “esistenti” ai sensi dell’art. 1, comma 144, L.R. Campania n. 16/2014: tale intervento determina, di fatto, la legittimazione di nuovi volumi e, pertanto, non può essere assentito in via semplificata.
Il Fatto
La società ricorrente e il socio avevano richiesto al Comune di Santa Maria Capua Vetere il rilascio di un permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso, da autorimessa a locale commerciale, di una porzione del piano terra di un fabbricato, ai sensi dell’art. 1, comma 144, L.R. Campania n. 16/2014. Il primo diniego era stato annullato dal TAR Campania con sentenza n. 4888 del 2023, per lacunosa motivazione e mancata valutazione delle controdeduzioni del privato.
A seguito dell’annullamento, il Comune avviava un nuovo procedimento, all’esito del quale adottava un nuovo diniego. I ricorrenti impugnavano tale provvedimento, deducendone la violazione del giudicato e l’erronea interpretazione del concetto di volumetria esistente, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al rilascio del titolo. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure dei ricorrenti. In primo luogo, il Collegio ha escluso la dedotta violazione del giudicato: la sentenza n. 4888 del 2023 aveva imposto all’Amministrazione esclusivamente l’obbligo di riadire il potere, motivando adeguatamente il nuovo provvedimento alla luce delle osservazioni degli interessati. Nessun obbligo conformativo ulteriore poteva desumersi dalla pronuncia.
Quanto al merito, il Tribunale ha evidenziato che i volumi oggetto dell’istanza erano stati assentiti come autorimesse e non erano stati computati nella verifica della densità edilizia fondiaria ai sensi dell’art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.. Tale norma consente di non conteggiare le autorimesse accessorie al servizio della destinazione principale, anche oltre i limiti dell’art. 18 della legge n. 767/1967.
Ne consegue che la trasformazione di tali volumi in esercizi commerciali, con l’ulteriore sfruttamento di aree destinate a parcheggio, non integra un intervento su volumetrie “esistenti”, ma determina la legittimazione di volumi mai computati, configurabili come nuova volumetria.
Pertanto, il Comune ha correttamente escluso i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 144, L.R. Campania n. 16/2014, che presuppone interventi su volumi già considerati dal precedente titolo edilizio. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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