Cessazione della materia del contendere e spese per silenzio dell’Amministrazione (TAR Veneto n. 582 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione non si conclude con una pronuncia di accertamento quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti il provvedimento richiesto, satisfacendo integralmente la pretesa del ricorrente. In tale ipotesi va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La soddisfazione tardiva della pretesa, intervenuta solo a seguito della proposizione del ricorso, giustifica tuttavia la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità, essendo la stessa parte soccombente in senso sostanziale per non aver provveduto nei termini di legge.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo del proprio titolo di soggiorno, presentata nel giugno 2023. Con il ricorso, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna della stessa Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Nel ricorso introduttivo il titolo era stato indicato come carta di soggiorno «per motivi familiari»; con successiva istanza di rettifica il difensore ha precisato che oggetto dell’istanza era il rinnovo del permesso di soggiorno «per motivi di lavoro subordinato». L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza n. 98/2026 il Collegio ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo all’Amministrazione chiarimenti sulla natura dell’istanza e sullo stato del procedimento, anche alla luce del parere del Comitato per i minori stranieri rilasciato il 18 dicembre 2025 e depositato il 23 dicembre 2025.
In esecuzione dell’incombente, l’Amministrazione ha documentato che l’istanza del 22 giugno 2023 aveva ad oggetto il permesso di soggiorno «per motivi di lavoro subordinato» e che, a seguito del parere favorevole del Comitato dei Minori, è stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, valido due anni con scadenza al 29 gennaio 2028.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 il difensore ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tenuto conto dell’avvenuto rilascio del titolo. Il Collegio ha preso atto della conclusione del procedimento in senso favorevole al ricorrente, che ha ottenuto il titolo richiesto.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto della soddisfazione integrale della pretesa fatta valere in giudizio, ottenuta però solo a seguito della proposizione del ricorso. La tardività dell’adempimento ha fondato la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
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