Requisito del diploma di scuola media superiore e legittimità del bando (TAR Marche n. 687 del 20.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il bando di selezione che richiede, per l’accesso alla categoria C, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, intendendosi per tale solo il titolo conseguito al termine di un corso di studi quinquennale concluso con esame di maturità o di abilitazione che consenta l’accesso agli studi universitari. Il diploma triennale di qualifica professionale e il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, rilasciato da scuola magistrale, non sono equipollenti al diploma di maturità e non integrano il requisito. Il contrasto del bando con una precedente delibera dell’organo di vertice non ne determina l’illegittimità quando quella delibera conteneva disposizioni palesemente illegittime, emendate dall’atto successivo, che sul punto non richiedeva particolare motivazione. La mancata impugnazione della delibera modificativa preclude al giudice di sindacarne la validità.
Il Fatto
Due aspiranti istruttori-guida impugnavano davanti al TAR Marche il bando di selezione indetto da un consorzio e i conseguenti provvedimenti di esclusione. Il bando richiedeva il possesso del diploma di scuola media superiore; le ricorrenti erano in possesso, rispettivamente, di un diploma triennale di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e di un diploma triennale di qualifica professionale di addetto alla segreteria d’azienda. Entrambe avevano svolto attività di istruttore-guida per l’ente e avevano partecipato a precedenti corsi di formazione.
La controversia era originariamente proposta innanzi al Presidente della Repubblica e poi trasferita in sede giurisdizionale su opposizione del consorzio. Le ricorrenti deducevano il contrasto del bando con una precedente delibera del consiglio di amministrazione che ammetteva, a certe condizioni, la partecipazione indipendentemente dal possesso del titolo di scuola media superiore, oltre al difetto di motivazione e all’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale: la mancata indicazione del TAR competente nell’atto di opposizione è irrilevante, poiché l’individuazione spetta al ricorrente secondo l’art. 10 del DPR n. 1199/1971. Il giudice prescinde poi dalle eccezioni preliminari sulla sopravvenuta carenza di interesse, perché il ricorso è infondato nel merito.
I motivi ruotano attorno al contrasto tra il bando e la precedente delibera dell’organo di vertice. Il TAR osserva che tale delibera è stata successivamente modificata, sopprimendo la deroga al requisito di studio. Le ricorrenti lamentano di non averne avuto conoscenza, ma non hanno proposto impugnazione: non spetta all’ente dimostrare la legittimità della delibera depositata, quanto piuttosto alle ricorrenti contestarne la validità con apposito ricorso.
In ogni caso, la delibera modificativa non è decisiva, perché la delibera originaria conteneva disposizioni palesemente illegittime, emendate dal bando impugnato, che sul punto non richiedeva particolare motivazione. Il Collegio richiama il regolamento interno dell’ente, ove si evince che per la categoria C il titolo di ammissione è il diploma di scuola media superiore.
Il nucleo della decisione riguarda la nozione di istruzione secondaria superiore. Le ricorrenti non indicano alcuna norma che qualifichi i propri diplomi come titoli di scuola media superiore. Il Collegio precisa che solo il corso quinquennale consente l’accesso agli studi universitari e che il diploma triennale non è equiparabile al diploma di maturità. Il diploma di abilitazione all’insegnamento preparatorio è titolo triennale che non rientra nell’istruzione secondaria superiore (richiamata TAR Lombardia Milano n. 215 del 2007). La qualifica professionale triennale ha valore legale solo nei limiti dell’art. 195 del d.lgs. n. 297/1994 e non è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità professionale (richiamate Cons. Stato n. 6363 del 2014, n. 4961 del 2013 e n. 5886 del 2010).
I quattro motivi sono quindi respinti: il bando ha previsto un requisito conforme a quanto richiesto per la categoria oggetto della selezione, non posseduto dalle ricorrenti. Le particolarità della questione giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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