Valore residuo gestore uscente SII e metodo tariffario vigente ratione temporis (TAR Lombardia n. 1240 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del full cost recovery, desumibile dall’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, impone che la regolazione tariffaria garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi e l’equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione, non la corrispondenza analitica tra singole poste di costo e singoli riconoscimenti. Al gestore uscente del servizio idrico integrato va applicato il metodo tariffario vigente ratione temporis rispetto al periodo di gestione, non quello entrato in vigore successivamente alla cessazione. Il disallineamento tra il tasso riconosciuto al gestore uscente e quello riconosciuto in tariffa al subentrante costituisce conseguenza fisiologica dell’avvicendamento delle discipline regolatorie e non integra violazione del principio. La controversia sulla determinazione dei conguagli e dei criteri tariffari appartiene alla giurisdizione amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., implicando un margine di valutazione tecnico-discrezionale dell’Ente d’Ambito.
Il Fatto
La società ricorrente ha gestito il servizio idrico integrato in quindici Comuni della provincia di Brescia quale gestore salvaguardato ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. n. 152/2006, fino al 31.12.2021; ha poi proseguito la gestione operativa fino al subentro del nuovo gestore d’ambito, avvenuto il 1° giugno 2023, realizzando nel frattempo gli interventi programmati in forza di accordi negoziali.
L’Ufficio d’Ambito ha dapprima determinato in via provvisoria il valore di subentro, poi lo ha rideterminato con delibera del maggio 2024 e infine, con la deliberazione n. 22 del 20.12.2024, ha approvato in via definitiva il valore residuo e quantificato il conguaglio in favore della società uscente. Avverso tale ultimo atto la ricorrente ha proposto ricorso, lamentando l’erronea determinazione del valore residuo per violazione degli atti regolatori ARERA e del principio del recupero integrale dei costi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, re melius perpensa rispetto all’ordinanza con cui aveva rilevato ex art. 73 c.p.a. il possibile difetto di giurisdizione, afferma la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Oggetto del contendere non è il mero calcolo del valore dei cespiti, ma l’individuazione e l’applicazione dei criteri per la quantificazione dei conguagli e degli oneri finanziari e fiscali: apprezzamenti che implicano un margine di valutazione tecnico-discrezionale dell’Ente d’Ambito e che ricadono nella giurisdizione in materia di concessioni di servizio pubblico.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il TAR ricostruisce la disciplina: l’art. 153, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 impone al gestore entrante di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso secondo i criteri stabiliti dall’Autorità di regolazione; la deliberazione ARERA 656/2015/R/IDR affida all’Ente di governo dell’ambito la determinazione del valore residuo; l’art. 31.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR (MTI-4) ne definisce la valorizzazione tra un minimo, pari al valore residuo dei cespiti, e un massimo comprensivo delle partite pregresse e dei conguagli.
Quanto al principio del full cost recovery, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2025: esso esige la correlazione tra costi efficienti e ricavi e l’equilibrio economico-finanziario aggregato della gestione, non la corrispondenza costo per costo, e grava su chi lamenti la lesione l’onere di dimostrare che l’asimmetria comprometta in concreto tale equilibrio.
Su questa base il TAR respinge il primo motivo. L’applicazione del metodo MTI-3 agli oneri maturati nel periodo di gestione della ricorrente è coerente con l’ambito oggettivo della disciplina: il metodo MTI-4 si applica dall’anno tariffario 2024 e disciplina le gestioni in corso nel relativo periodo regolatorio, mentre la gestione della ricorrente si è conclusa il 31 maggio 2023. L’art. 12.6 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 639/2023 non prevede l’operatività del time lag per le gestioni pregresse. Il disallineamento tra il tasso MTI-3 e quello MTI-4 riconosciuto in tariffa al subentrante non è vietato dal principio, ma è conseguenza fisiologica del subentro gestionale.
Il Collegio aggiunge che gli oneri del biennio risultano comunque riconosciuti tramite conguaglio e che gli oneri finanziari sulla quota residua del valore di subentro trovano remunerazione negli accordi contrattuali tra le parti. Quanto al profilo del preteso surplus del subentrante, la censura è inammissibile: la questione era già stata esaminata dalla deliberazione n. 11/2024, non impugnata. Le doglianze istruttorie e motivazionali sono in parte infondate e in parte inammissibili, poiché le contestazioni analitiche restano confinate nella parte in fatto del ricorso, in contrasto con l’art. 40 c.p.a., secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 4019 del 2024. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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