Obbligo vaccinale e congedo: nessuna esenzione per il militare assente dal servizio (TAR Sicilia n. 1808 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La vaccinazione anti-Covid costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti obbligati e l’accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza retribuzione. L’assenza dal servizio, anche per congedo straordinario, non integra causa di esonero dall’obbligo, rientrando l’esonero nei soli casi tassativi di art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021. L’obbligo imposto dalla legge non richiede il consenso informato né prescrizione medica, essendo funzionale alla tutela della collettività. Il procedimento dell’art. 206-bis del d.lgs. n. 66/2010 non è applicabile in via prioritaria, avendo la normativa emergenziale riguardo all’intero comparto militare a prescindere dalle condizioni di impiego. La cessazione dell’obbligo per effetto dello jus superveniens non fa venire meno l’interesse all’annullamento, permanendo l’utilità retributiva.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al comparto militare, non aveva prodotto la documentazione attestante l’effettuazione della vaccinazione anti-Covid-19 a seguito del primo invito dell’Amministrazione. Nelle more aveva chiesto e ottenuto dal proprio Comando di essere posto in congedo per un periodo determinato. Ciò nonostante, il Ministero della Difesa ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ha disposto la sospensione dal servizio senza diritto alla retribuzione.

Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la carenza dei presupposti per l’assenza legittima dal lavoro, l’illegittimità dell’obbligo per prevalenza della normativa speciale militare, la violazione delle norme sul consenso informato, il contrasto con l’art. 32 Cost. e la sproporzionalità della sanzione. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto e, in via subordinata, l’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse per la cessazione dell’obbligo vaccinale per il comparto difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. L’atto introduttivo veicola una sola domanda, quella di annullamento del provvedimento che ha sospeso il diritto del ricorrente di prestare attività lavorativa, privandolo della retribuzione. Lo jus superveniens invocato dalla difesa pubblica non incide sull’interesse, ancora diretto, concreto e attuale: solo l’accoglimento della domanda caducatoria consentirebbe di ottenere il trattamento stipendiale non goduto nel periodo di sospensione.

Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 2 del d.l. n. 172/2021, convertito dalla legge n. 3/2022, stabilisce che la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati e che l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione, senza retribuzione. Il congedo straordinario non figura tra i casi tassativi previsti dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021 per l’esonero o il differimento. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 8329 del 2023 e la conforme giurisprudenza amministrativa, osservando che la ratio della disciplina è assicurare la copertura vaccinale di interi comparti lavorativi, secondo quanto affermato dalla Corte cost. n. 185 del 2023 e n. 186 del 2023.

La censura sulla pretesa prevalenza dell’art. 206-bis del d.lgs. n. 66/2010 è manifestamente infondata. La disposizione del Codice dell’ordinamento militare riguarda protocolli sanitari e di profilassi per l’impiego del personale in determinate condizioni operative o di servizio. La normativa emergenziale, invece, ha riguardato l’intero comparto militare in via generale, a prescindere dalle condizioni di impiego, per fronteggiare l’emergenza pandemica: tra i due riferimenti sussiste una differenza ontologica, anche teleologica.

Quanto al consenso informato, l’obbligo vaccinale in quanto tale non è soggetto a prescrizione medica né al consenso dell’interessato, essendo la legge a imporre la somministrazione per esigenze di tutela della collettività, salvi i casi di esonero o differimento previsti dalla normativa. Le questioni di legittimità costituzionale sono infondate: la Corte cost. n. 15 del 2023 ha ritenuto non irragionevole né sproporzionata la scelta dell’obbligo vaccinale rispetto ai test diagnostici, con un contemperamento non irragionevole tra libertà di cura del singolo e interesse della collettività. Il sacrificio imposto non ha ecceduto quanto indispensabile, ed è stato modulato in base all’andamento della situazione sanitaria. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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