Rinuncia al ricorso inefficace se il difensore agisce ultra vires (Cass. pen. Sez. III n. 37516 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal difensore munito di procura speciale che non comprenda tale potere è inefficace a determinare la cessazione del procedimento, perché adottata ultra vires. L’inefficacia della rinuncia non impedisce però la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando sia sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente a coltivarlo, per avere egli conseguito, per altra via, il risultato cui l’impugnazione era preordinata. In tal caso non si applicano la condanna alle spese processuali né la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile, per reati in materia di stupefacenti. Arrestato all’estero in esecuzione di titolo custodiale e successivamente estradato in Italia per effetto di mandato di arresto europeo, egli aveva in un primo momento presentato istanza di rescissione del giudicato, dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale perché tardiva.
Con atto successivo il condannato si era rivolto alla Corte di cassazione per essere rimesso in termini, richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 11447 del 2025, secondo cui, in caso di privazione della libertà per mandato di arresto europeo, il termine di trenta giorni per la rescissione decorre dalla consegna all’autorità richiedente e non dalla notifica del provvedimento di cooperazione. N medio tempo il difensore aveva depositato atto di rinunzia al ricorso, essendo intervenuta la revoca del giudicato da parte della stessa Corte di appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della rinuncia al ricorso. L’atto era stato sottoscritto dal solo difensore, munito di procura speciale che gli conferiva i poteri di rappresentanza e difesa esclusivamente per la proposizione del ricorso finalizzato alla rimessione in termini e per la presentazione dell’istanza di rescissione, non anche per rinunciare al ricorso già proposto.
La Corte ne trae la conseguenza che la rinuncia, in quanto adottata dal procuratore speciale ultra vires, è inefficace a determinare la cessazione del procedimento. Il thema decidendum resta dunque integralmente devoluto al giudice di legittimità.
Il rigetto non segue però da tale rilievo, ma da una ragione diversa e logicamente prevalente: la sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente aveva infatti già raggiunto lo scopo cui era preordinata la richiesta di restituzione nei termini, poiché la Corte di appello di Milano aveva revocato la definitività della sentenza emessa a suo carico.
Venuto meno l’interesse a coltivare l’impugnazione, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte esclude infine la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in considerazione delle ragioni che hanno determinato la cessazione dell’interesse.
Nota della Redazione
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