Permessi premio: la recidiva reiterata rileva solo se applicata in sentenza (Cass. pen. Sez. I n. 37503 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina restrittiva prevista dall’art. 30 quater ord. pen., che innalza i periodi di espiazione della pena per l’accesso ai permessi premio, si applica solo quando la recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. sia stata contestata nel giudizio di cognizione e riconosciuta nella sentenza di condanna posta in esecuzione. La mera contestazione della recidiva nel capo di imputazione non è sufficiente, se il giudice non l’ha applicata né esplicitamente né implicitamente. Il riconoscimento implicito è ammesso solo se la motivazione dia conto dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore. In difetto, il provvedimento del tribunale di sorveglianza che fondi il diniego del permesso sulla ritenuta qualità di recidivo è viziato e va annullato con rinvio.
Il Fatto
Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva negato al condannato la concessione di un permesso premio. Il diniego originario si fondava sulla gravità e recentezza dei reati, sul lontano fine pena, sul parere contrario dell’équipe trattamentale e sulla necessità di rafforzare la revisione critica.
Il tribunale aveva aggiunto che non era maturato il requisito del minimo di pena espiata ex art. 30 quater ord. pen. e, considerata la fragilità e il disagio psichico del detenuto, aveva sollecitato interventi a tutela della sua integrità psichica. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 30 quater ord. pen.: la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. era stata contestata ma non applicata, né poteva essere desunta dai precedenti penali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettera dell’art. 30 quater ord. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, legge n. 251 del 2005. La norma subordina l’inasprimento dei termini per i permessi premio a coloro ai quali la recidiva reiterata sia stata “applicata”. Il dato testuale impone, dunque, che la recidiva sia stata contestata nel giudizio di cognizione e riconosciuta nella sentenza di condanna in esecuzione.
La Corte richiama il proprio precedente Sez. I n. 3358 del 13/12/2011, dep. 2012, Scordo, Rv. 251680, cui dichiara di dare continuità: la disciplina restrittiva non può operare in mancanza dell’espressa contestazione della recidiva reiterata e del suo riconoscimento in sede di cognizione.
La lettura della sentenza di condanna conferma la doglianza. Nonostante la contestazione della recidiva qualificata nel capo di imputazione, il giudice non ne ha tenuto conto né esplicitamente né implicitamente. La Corte ricorda che l’applicazione della recidiva facoltativa contestata esige uno specifico onere motivazionale, adempiibile anche in via implicita, purché si dia conto della riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell’autore, come affermato da Sez. VI n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130.
Nel caso concreto, però, il tema della recidiva è stato completamente pretermesso. Manca nella motivazione ogni accenno all’aggravante e il trattamento sanzionatorio non ne ha risentito, senza alcun innalzamento di pena. È quindi errata l’affermazione del provvedimento impugnato secondo cui il condannato sarebbe recidivo qualificato.
Da qui il vizio: mentre l’originario diniego era fondato su ragioni di merito, il provvedimento impugnato ha ritenuto decisivo il tema della recidiva, affermandone in maniera erronea l’avvenuto riconoscimento. La Corte annulla con rinvio al tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo esame.
Nota della Redazione
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