Rifiuti inerti utilizzati in fondazioni senza recupero: responsabilità del direttore dei lavori (Cass. pen. Sez. III n. 37511 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori di un cantiere edile non è, per ciò solo, titolare di una posizione di garanzia in materia di gestione dei rifiuti, non essendo configurabile a suo carico un obbligo di vigilanza e denuncia sull’operato dell’appaltatore. Egli risponde tuttavia a titolo diretto del reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 quando detenga i rifiuti e partecipi consapevolmente alla loro illecita utilizzazione, anche mediante impiego nella costruzione. La cessazione della qualifica di rifiuto presuppone una previa e necessaria operazione di recupero, posta in essere da soggetto autorizzato: il regolamento ministeriale che ne disciplina le modalità non elimina tale requisito. Ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non rileva il solo quantitativo di rifiuti, ma l’effettivo pericolo di danno ambientale e la non occasionalità della condotta.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato la confisca delle aree in sequestro e disposto la restituzione agli aventi diritto, confermando la condanna del legale rappresentante della società cooperativa per il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 e quella del direttore dei lavori per il reato di cui all’art. 256, comma 3 del medesimo decreto.

Al direttore dei lavori si contestava di aver raccolto, senza autorizzazione, rifiuti da demolizione utilizzandoli per riempire le fondazioni di una costruzione su un’area di circa 1400 metri quadrati. Al legale rappresentante si contestava la realizzazione di una discarica ove veniva reiteratamente depositato materiale di risulta, in assenza di autorizzazioni. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del legale rappresentante è dichiarato inammissibile sotto tre profili. Anzitutto, le censure che si risolvono nel mero richiamo per relationem all’atto di appello non soddisfano il requisito di specificità. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle prove assunte in un separato procedimento, la Corte rileva che la riunione è stata formalmente disposta in udienza e che i testi sono stati nuovamente escussi alla presenza dei difensori di entrambi gli imputati: il materiale probatorio è dunque transitato nel procedimento riunito senza violazione del contraddittorio. Il ricorrente, inoltre, non ha argomentato l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle risultanze contestate sulla solidità della piattaforma probatoria a suo carico.

Quanto al dedotto bis in idem, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 4 del Protocollo n. 7: rileva se le condotte ascritte siano sostanzialmente e naturalisticamente le stesse, non se i contorni normativi delle fattispecie coincidano. Il giudice di merito ha però escluso la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. sul rilievo che i fatti sono diversi, successivi e distinti rispetto a quelli già scrutinati, trattandosi di nuova gestione di discarica abusiva posta in essere a distanza di tempo.

Il ricorso del direttore dei lavori è rigettato. La Corte ribadisce che il direttore dei lavori non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico alcun obbligo di vigilanza e denuncia (Sez. 3 n. 44457 del 21/10/2009, Rv. 245269). Tale esclusione non impedisce però la sua partecipazione attiva al reato quando l’illecita attività di smaltimento sia prevista dal progetto eseguito sotto la sua direzione (Sez. 3 n. 43160 del 08/05/2018, Rv. 273943) o quando egli abbia materialmente e consapevolmente detenuto i rifiuti (Sez. 3 n. 39952 del 16/04/2019, Rv. 278531). Nel caso concreto il giudice di merito ha ravvisato una responsabilità diretta, avendo il professionista detenuto i rifiuti e partecipato all’illecito utilizzo, con interramento risalente nel tempo: irrilevante la mancata presenza al momento dello sversamento, trattandosi non dell’inizio ma della prosecuzione di un’attività illecita.

Sul secondo motivo, la Corte chiarisce che l’art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006 fissa in modo tassativo le condizioni per escludere la qualifica di rifiuto. Il decreto ministeriale che disciplina le operazioni di recupero non elimina la necessità che il rifiuto vi sia sottoposto, ad opera di soggetto autorizzato (Sez. 3 n. 682 del 23/11/2023, dep. 2024, non massimata). I materiali inerti erano stati utilizzati tali e quali, senza alcun trattamento. Sul terzo motivo, infine, la particolare tenuità è esclusa: si contesta un’attività reiterata su area di circa 1400 metri quadrati, non occasionale, con danno alla committenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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