Opposizione a esecuzione e terzi pignorati: necessario il litisconsorzio (Cass. civ. Sez. III n. 14977 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione forzata promossa presso terzi, i terzi pignorati sono titolari di un litisconsorzio necessario e devono essere evocati in causa. La loro mancata partecipazione integra una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, che il giudice d’appello è tenuto a dichiarare, disponendo la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.. L’omessa integrazione del contraddittorio è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, non essendo necessaria una specifica impugnazione sul punto. La procura speciale per il giudizio di cassazione, apposta su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto, soddisfa il requisito della specialità per la sola collocazione topografica, anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato.
Il Fatto
La ricorrente aveva promosso un pignoramento presso terzi nei confronti della banca. Quest’ultima si oppose, eccependo in compensazione un controcredito derivante dalla liquidazione delle spese giudiziali contenuta in una sentenza di prime cure. La ricorrente replicò che il titolo non era definitivo e che il controcredito era già stato a sua volta pignorato e assegnato ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ..
Il giudice dell’esecuzione respinse l’istanza di sospensione. Riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace, l’opposizione venne accolta e la ricorrente condannata a pagare un’ulteriore somma alla banca. Il Tribunale, in appello, rilevò che il titolo esecutivo era stato annullato e dichiarò cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla compensazione per assenza di specifica impugnazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’ammissibilità del ricorso, contestata sul rilievo della procura speciale. Richiamando la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite n. 36057 del 9/12/2022, il Collegio osserva che il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. è integrato dalla collocazione topografica della procura: la firma per autentica apposta su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto equivale alla procura redatta a margine o in calce. Nei casi dubbi, in ossequio al principio di conservazione degli art. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., la procura va interpretata attribuendo alla parte la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti. La procura è dunque valida e il ricorso ammissibile.
Superata la questione preliminare, la Corte rileva che nelle fasi di merito non erano state evocate la Banca d’Italia né Poste Italiane s.p.a., entrambe titolari, senza contestazione tra le parti, della veste processuale di terze pignorate. Da ciò consegue la mancata integrità del contraddittorio, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13533 del 18/05/2021; Cass. n. 32445 del 03/11/2022).
Si tratta di una nullità che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio, rimettendo gli atti al Giudice di pace, trattandosi di ipotesi tassativa di rimessione al primo giudice. La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, ai sensi degli art. 383, comma 3, cod. proc. civ. e art. 354 cod. proc. civ., rimette la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato.
Nota della Redazione
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