Rinuncia al ricorso e spese di lite non compensabili (TAR Lombardia n. 3532 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata e notificata alle altre parti nei termini, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, u.co., lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di pronuncia sul merito. Ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La compensazione è esclusa nei confronti della parte che ha svolto attività difensiva e ha espressamente insistito per la rifusione, mentre è ammessa tra le altre parti in ragione della limitata attività difensiva svolta.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia con cui era stato approvato il piano dell’offerta per l’assistenza riabilitativa e disposta l’attivazione di posti letto ordinari codice 75, insieme agli atti di distribuzione territoriale adottati dall’ATS e agli atti di dimensionamento del fabbisogno regionale. Il ricorso era affidato a censure di irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione e disparità di trattamento.

Nel corso del giudizio, in vista dell’udienza di merito, la difesa della ricorrente ha notificato e depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione. La Regione, già costituita, ha controdedotto nel merito ed eccepito l’inammissibilità per intervenuta acquiescenza; le altre parti costituite hanno preso atto della rinuncia e insistito per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm.: la dichiarazione di rinuncia è stata sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata in segreteria e notificata alle controparti a mezzo pec prima dell’udienza.

Le parti costituite non hanno rappresentato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia, pertanto, spiega il suo effetto estintivo e il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, u.co., lett. c), cod. proc. amm..

Sul regolamento delle spese il Collegio ha applicato il comma 2 dell’art. 84. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo compensazione. Nella specie la compensazione è stata esclusa nei confronti della Regione, perché l’amministrazione ha svolto attività difensiva e ha espressamente insistito per la rifusione.

La circostanza valorizzata è la sequenza temporale: la rinuncia è intervenuta quando l’attività difensiva della Regione era già stata espletata. Le spese sono state liquidate in misura contenuta, coerentemente con lo sviluppo processuale.

Quanto alle restanti parti, il Collegio ha disposto in via opposta. La limitata attività difensiva svolta dalle controinteressate e dalla resistente non giustifica una condanna, e sussistono valide ragioni per disporre tra esse la compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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