Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 196 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una pronuncia che accerta il diritto del docente all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione di cui alla legge n. 107/2015 e condanna l’amministrazione al pagamento della relativa somma impone all’ente debitore l’integrale esecuzione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, l’inerzia dell’amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina il rilascio della Carta e l’accredito dell’importo dovuto, con interessi o rivalutazione dal diritto all’accredito all’attribuzione effettiva, e nomina commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sez. Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 2.000 €, mediante emissione di buoni elettronici di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite.

La pronuncia, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione scolastica debitrice, ma il credito era rimasto ineseguito. La ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere vincolante del giudicato e dalla sua idoneità a fondare l’azione esecutiva. La sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria a carico dell’amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.

Il Tribunale verifica le condizioni processuali dell’ottemperanza. Le formalità e i termini di notificazione del titolo sono stati rispettati: la notifica è intervenuta il 18/2/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Sul piano sostanziale, l’amministrazione resistente non ha allegato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito. Il Collegio richiama i propri precedenti conformi in materia.

Ne deriva la condanna dell’amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente, senza compenso e con facoltà di subdelega, il quale dovrà attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni, depositando relazione sugli adempimenti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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