Variante sostanziale non autorizzata e ordine di demolizione legittimo (TAR Puglia n. 3 del 03.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di suolo pubblico per la realizzazione di un’opera destinata a finalità pubbliche, la realizzazione di un intervento in variante che alteri in modo radicale volumetria e destinazione dell’edificio assentito costituisce variante sostanziale, assoggettata all’intero iter procedimentale originario, ivi inclusa la previa approvazione dell’organo competente. Una semplice annotazione manoscritta del dirigente su una comunicazione di parte, di contenuto generico e meramente ordinatorio, non è idonea a integrare un provvedimento autorizzativo né a fondare un affidamento legittimo del privato. Ne consegue che l’ordinanza di demolizione dell’opera realizzata in difformità dal titolo costituisce atto dovuto, non necessitante di motivazione rafforzata in ordine alla valutazione degli interessi pubblici e privati, attesa la natura vincolata del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal Comune la concessione decennale di un’area pubblica per la realizzazione di un terminal bus con servizi annessi, sulla base di un progetto che prevedeva un edificio monopiano di circa 240 mq. In corso d’opera, la società presentava una SCIA per la realizzazione di un primo piano a destinazione direzionale, sulla base di una variante mai formalmente approvata. A seguito di sopralluogo, il Comune accertava la realizzazione di un fabbricato su due livelli e, dopo la sospensione dei lavori e il contraddittorio procedimentale, emanava l’ordinanza di demolizione impugnata.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’ordinanza demolitoria. La decisione si fonda sulla natura vincolante del progetto originario, divenuto parte integrante del contratto di concessione: la convenzione disciplinava il regime delle modifiche, ammettendo varianti non sostanziali solo previa autorizzazione dirigenziale, mentre per le modifiche sostanziali era richiesta la reiterazione dell’intero iter, inclusa l’approvazione della Giunta. La sopraelevazione di un piano, alterando volumetria e destinazione, è stata qualificata come variante sostanziale e, pertanto, radicalmente abusiva.

Il Collegio ha altresì escluso che l’annotazione manoscritta del dirigente sulla comunicazione del luglio 2019 potesse costituire un assenso implicito alla variante: di provenienza incerta e contenuto generico, essa si limitava a demandare al responsabile del procedimento attività mai poste in essere, senza poter equivalere a un provvedimento autorizzativo.

Quanto ai vizi procedurali, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990, avendo il Comune comunicato l’avvio del procedimento nell’ordinanza di sospensione e garantito alla società l’accesso agli atti e la presentazione di memorie. Infine, è stato chiarito che, trattandosi di un provvedimento vincolato di repressione di un abuso edilizio, non era richiesta una motivazione aggiuntiva sulla ponderazione degli interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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