Redditi di capitale del socio non fondatore esclusi dall’imponibile contributivo della Gestione commercianti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12842 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore autonomo iscritto alla Gestione commercianti deve includere nella base imponibile contributiva la totalità dei redditi d’impresa, secondo la nozione delineata dalla disciplina fiscale vigente. Restano invece esclusi i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa. La distinzione operata dall’art. 53, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 917/1986 tra partecipazione agli utili del socio fondatore e del socio non fondatore costituisce una fictio iuris rilevante solo ai fini fiscali, non idonea a incidere sulla qualificazione del reddito ai fini contributivi.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto l’opposizione proposta dalla socia lavoratrice di una società a responsabilità limitata avverso avvisi di addebito concernenti la contribuzione non versata alla Gestione commercianti sul reddito eccedente il minimale. La pretesa dell’INPS riguardava i redditi di partecipazione spettanti al socio unico di una società di capitali e per la quota di partecipazione di altra società nella medesima s.r.l. cui la socia risultava iscritta.
I giudici territoriali hanno ritenuto che tali redditi di partecipazione potessero essere inclusi nell’imponibile contributivo soltanto se qualificabili come redditi d’impresa, qualificazione esclusa nel caso di specie. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. L’Istituto denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, con l’art. 53, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 917/1986 e con l’art. 10 del decreto legislativo n. 241/1997, lamentando l’erronea esclusione dall’obbligo contributivo dei redditi da capitale e dividendi percepiti dal socio, trattandosi di redditi a disposizione del lavoratore autonomo idonei a migliorarne il tenore di vita e l’adeguatezza della futura prestazione pensionistica.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui il lavoratore autonomo iscritto alla competente gestione in relazione a un’attività lavorativa deve includere nella base imponibile la totalità dei redditi d’impresa, mentre devono essere esclusi i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa, richiamando i precedenti di Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540 e di Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 29961.
Con specifico riguardo alla posizione del socio fondatore, la Corte ha precisato che la distinzione operata dall’art. 53, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 917/1986 — che qualifica la partecipazione agli utili del socio fondatore come reddito da lavoro autonomo e quella del socio non fondatore come reddito di capitale — non giova alla posizione dell’INPS. Tale distinzione, infatti, è una fictio iuris destinata a spiegare effetti ai fini fiscali ma non incide sulla qualificazione dei redditi ai fini contributivi, in continuità con Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16814 e Cass., sez. lav., 13 settembre 2023, n. 26437.
La sentenza impugnata, nell’escludere dall’imponibile contributivo gli utili costituenti redditi da capitale, è stata pertanto ritenuta conforme a diritto. Il ricorso è stato rigettato con condanna dell’INPS al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.