Daspo sportivo tra pericolo e “più probabile che non” (TAR Calabria n. 1979 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive costituisce misura di prevenzione e non sanzione: può essere disposto in presenza di condotte violente, di minaccia o di intimidazione, anche a prescindere dalla commissione di un reato o dalla relativa denuncia. La sua adozione presuppone un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, non l’accertata lesione degli stessi, ed è espressione di elevata discrezionalità amministrativa. Sul piano probatorio non è richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del più probabile che non. L’indicazione delle manifestazioni e dei luoghi interessati non impone l’elencazione analitica, se gli eventi sono determinabili; la durata del provvedimento va commisurata alle modalità del fatto e al contesto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava innanzi al TAR Calabria il provvedimento con cui il Questore di Catanzaro gli aveva imposto, a seguito di un’aggressione compiuta insieme ad altri soggetti ai danni di un tifoso di una squadra rivale, il divieto di accesso per cinque anni agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio nelle varie serie, alle partite della Nazionale e ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto dei tifosi, oltre agli esercizi pubblici nel raggio di cinquecento metri dallo stadio comunale.
L’aggressione era stata denunciata dalla persona offesa, che aveva riferito di essere stata avvicinata da più individui, tra cui il ricorrente, mentre indossava la maglia della propria squadra. Costui lamentava violazione del diritto di difesa, dell’art. 6 l. n. 401/1989 ed eccesso di potere. La tutela cautelare era stata respinta con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istituto. Il d.a.spo. si atteggia a misura di prevenzione, applicabile in presenza di reati a condotta violenta, di condotte violente anche non sfociate in reato o denuncia, e di denuncia o condanna per le tipologie di reato individuate dalla legge. Ne deriva che il potere amministrativo è connotato da elevata discrezionalità, in ragione delle finalità di pubblica sicurezza perseguite.
Sul piano del presupposto, il divieto può essere imposto non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nelle ipotesi di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme. Non occorre dunque la prova della lesione: è sufficiente una prognosi sulla pericolosità della condotta, valutata anche alla luce del profilo dell’agente.
Quanto allo standard probatorio, la motivazione si fonda sulla logica del più probabile che non. Non è richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai destinatari, ma una dimostrazione basata su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità. Il Collegio richiama in tal senso l’orientamento del Cons. Stato n. 7945 del 2021, del Cons. Stato n. 6005 del 2012 e del TAR Lazio n. 2996 del 2024.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il compendio istruttorio — verbale di identificazione, testimonianza della persona offesa, attività di indagine dei Carabinieri e immagini della videosorveglianza — risulta coerente e univoco nel collocare il ricorrente tra gli autori dell’aggressione. La persona offesa lo ha individuato con certezza. Il movente sportivo emerge dalla frase proferita nei suoi confronti e dalla maglia indossata.
La censura sulla genericità delle prescrizioni è infondata: non è necessario l’elenco analitico delle manifestazioni, essendo sufficiente che luoghi ed eventi siano determinabili, con onere del destinatario di tenersi informato. Quanto alla durata, le modalità dell’aggressione e il contesto — un luogo frequentato da famiglie e bambini — giustificano il periodo di cinque anni. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.