Associazioni sportive responsabili per gli illeciti degli atleti tesserati (Cass. pen. n. 12258/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo penale può configurarsi la responsabilità civile ex art. 2049 c.c. dell’associazione o federazione sportiva, anche dilettantistica, per il reato commesso dal soggetto del quale essa si avvale durante le competizioni. Non è necessario un rapporto di lavoro subordinato né un rapporto a titolo oneroso tra preponente e preposto. È sufficiente che il soggetto sia inserito nell’organizzazione del preponente e che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività affidata e l’illecito. Tale nesso non viene meno per il solo fatto che il preposto abbia ecceduto o violato le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività.
Il Fatto
Nel corso di una competizione sportiva un atleta tesserato commetteva un fatto penalmente rilevante dal quale derivavano lesioni alla persona offesa. La Corte d’appello confermava la responsabilità penale dell’autore materiale, ma escludeva la responsabilità civile dell’associazione sportiva dilettantistica alla quale l’atleta apparteneva, ritenendo non configurabile il rapporto richiesto dall’art. 2049 c.c.
La parte civile ricorreva per cassazione sostenendo che, ai fini della responsabilità del preponente, non fosse necessario un rapporto di lavoro subordinato o oneroso. Richiamava il tesseramento dell’atleta, il suo ruolo nella squadra, l’assoggettamento ai poteri organizzativi e disciplinari dell’associazione e i poteri di direzione esercitati durante le competizioni attraverso allenatore e staff tecnico.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il motivo e ricostruisce la responsabilità prevista dall’art. 2049 c.c. come forma sostanzialmente oggettiva fondata sul rischio derivante dall’utilizzazione dell’attività altrui. Chi, nello svolgimento della propria organizzazione, si avvale dell’opera di terzi assume il rischio delle ingerenze dannose, dolose o colpose, che siano state rese possibili dalla posizione attribuita al soggetto agente.
Il rapporto di preposizione non coincide con il lavoro subordinato. È sufficiente che, per volontà del preponente, un altro soggetto svolga un’attività per suo conto. Non sono necessari né la continuità dell’incarico né la sua onerosità. Ciò che rileva è l’inserimento funzionale del preposto nell’organizzazione del soggetto che si avvale della sua attività e la possibilità di ricondurre l’illecito al rischio generato da tale organizzazione.
Elemento decisivo è il nesso di occasionalità necessaria. Esso ricorre quando l’attività affidata abbia creato o agevolato la situazione nella quale il fatto illecito si è verificato. Il collegamento non viene meno quando il comportamento costituisca una degenerazione, un eccesso o un abuso rispetto alle mansioni assegnate, né quando il preposto violi le regole o le istruzioni ricevute, purché la posizione attribuitagli abbia comunque reso possibile o agevolato l’illecito.
La Corte ritiene quindi erroneo il criterio adottato dalla sentenza impugnata, che aveva richiesto un rapporto di impiego o dipendenza tra associazione e atleta e aveva escluso l’operatività dell’art. 2049 c.c. nel processo penale. Enuncia il principio secondo cui associazioni e federazioni sportive, anche dilettantistiche, possono rispondere civilmente dei reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro o oneroso, quando sia accertato il necessario collegamento occasionale tra attività sportiva e illecito. La sentenza viene pertanto annullata limitatamente agli effetti civili relativi al responsabile civile, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
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Nota della Redazione
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