Continuazione esclusa senza unicità di programma criminoso (Cass. pen. Sez. 7 n. 19842 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione postula che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell’ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso né con la concezione di vita improntata al crimine né con il generico programma di trarre sostentamento dalla ripetizione delle condotte illecite. La mancata applicazione di una sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. può essere motivata dal giudice con riferimento generale ai presupposti per la sostituzione, senza dover distinguere la tipologia della sanzione richiesta. In tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, escludendo l’aumento con adeguata motivazione. È inammissibile il ricorso che non si confronta con l’argomentazione del giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del Gip, aveva escluso il vincolo della continuazione e confermato la penale responsabilità per molteplici cessioni di crack e detenzione a fini di spaccio di marijuana e hashish. Il ricorso era affidato a tre motivi: il mancato riconoscimento della continuazione esterna con altro giudicato, la mancata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha condiviso l’iter argomentativo del giudice di merito, che aveva escluso la continuazione rilevando la distanza temporale tra le condotte e il concorso con persone diverse, in circostanze di tempo e di luogo differenti. Tali elementi impedivano di ritenere che il ricorrente, al momento della detenzione illecita, avesse già deliberato le successive cessioni di crack.
La Cassazione ha ricordato il principio costante per cui la continuazione esige un unicum programma criminoso, da non confondere con la mera concezione di vita criminale o con il proposito generico di trarre sostentamento dalla ripetizione di reati, situazioni invece penalizzate da recidiva, abitualità e professionalità, secondo un parametro opposto al favor rei sotteso all’istituto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché la motivazione della sentenza impugnata, riferita in generale all’insussistenza dei presupposti per una sanzione sostitutiva, era valevole anche per escludere l’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da condurre con i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., considerando modalità del fatto e personalità del condannato.
Sul terzo motivo, la S.C. ha richiamato il principio per cui, in tema di recidiva contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo di riprovevolezza e pericolosità, potendo escludere l’aumento con motivazione adeguata. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato i precedenti specifici, l’omogeneità dei fatti e la vicinanza temporale, indici di pervicacia criminale e pericolosità sociale che giustificavano il trattamento per il recidivo reiterato.
La difesa non si era confrontata con tale percorso argomentativo, limitandosi a riproporre le proprie tesi. All’inammissibilità è conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso