Sostituzione targhe su auto rubata non costituisce autoriciclaggio senza immissione in mercato (Cass. pen. Sez. 5 n. 18200 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. richiede, oltre alla commissione del reato presupposto, una condotta ulteriore di effettivo reimpiego, sostituzione o trasferimento del bene, che sia collocata in uno dei settori economici, finanziari, imprenditoriali o speculativi indicati dalla norma e che risulti concretamente idonea a dissimulare l’origine illecita. Tale condotta è integrata dall’immissione nel mercato del bene provento di furto mediante vendita a terzi, attività che ne trasforma la natura in denaro, ostacolandone l’identificazione. Non integra il delitto un’attività meramente prodromica alla futura commercializzazione, qualora la motivazione del giudice di merito non spieghi perché la condotta materiale, come la sostituzione di targhe su un veicolo provento di furto, costituisca indice univoco della volontà di immettere il bene nel mercato e non, invece, una condotta strumentale a un diverso uso illecito del mezzo. In tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche norme di legge e della tenuta logico-giuridica della motivazione, senza che sia consentita una autonoma rilettura degli elementi fattuali.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato, ricettazione e autoriciclaggio.
Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza. La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo, con tre motivi, l’inadeguatezza della motivazione sulla sussistenza dei reati associativo e di autoriciclaggio, nonché sull’attualità delle esigenze cautelari e sull’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. All’esito del procedimento, il ricorrente era stato destinatario di un’ordinanza che valorizzava anche l’apposizione di targhe di provenienza furtiva su un’autovettura anch’essa provento di furto, rinvenuta abbandonata in un dirupo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, distinguendo la posizione dei due reati. Quanto all’associazione per delinquere, la motivazione del Tribunale è stata considerata immune da vizi di logicità, in quanto fondata su una pluralità di indicatori convergenti: la reiterazione dei reati-fine, lo sviluppo delle condotte in un arco temporale apprezzabile, l’omogeneità delle modalità esecutive, la pianificazione preventiva e l’utilizzo di mezzi strumentali comuni, elementi idonei a desumere il vincolo associativo stabile e il programma criminoso indeterminato.
Con riguardo al delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., la Corte ha invece annullato l’ordinanza con rinvio. Richiamato il principio per cui l’immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi integra l’autoriciclaggio, ne ha evidenziato la lacuna motivazionale nel caso di specie: il Tribunale aveva parificato all’effettiva vendita a terzi un’attività solo prodromica, senza chiarire perché la sostituzione delle targhe e il successivo abbandono del veicolo fossero indicatori univoci di una destinazione alla commercializzazione e non, piuttosto, di un uso strumentale del mezzo per la commissione di ulteriori reati. Tale carenza è stata ritenuta tanto più significativa in quanto la sostituzione delle targhe, senza alterazione degli identificativi strutturali del veicolo, non appare di per sé logicamente idonea a trarre in inganno un eventuale acquirente.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha respinto i motivi, ritenendo congrua la motivazione del Tribunale circa l’attualità del pericolo di reiterazione, pur a fronte del decorso di un anno dall’ultimo episodio, valorizzando la spregiudicatezza e la stabile dedizione al delitto dell’indagato.
Infine, la Corte ha giudicato immune da censure la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, con motivazione che ha tenuto conto dell’incapacità di autocontrollo del ricorrente e della concreta inidoneità del luogo di esecuzione indicato, in un contesto che rendeva difficoltoso il controllo e agevole la riorganizzazione dell’attività criminosa.
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Nota della Redazione
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