Riparazione per ingiusta detenzione e condotte non escluse dalla assoluzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 12795 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, nell’accertare se il richiedente abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, è vincolato all’accertamento storico compiuto dalla sentenza di assoluzione, che funge da necessario e invalicabile punto di riferimento. Pertanto, la condotta ostativa al riconoscimento dell’indennizzo può essere desunta solo da comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, ancorché non positivamente affermati. Il giudizio sulla gravità della colpa è invece autonomo e va condotto con valutazione ex ante, potendosi avvalere di tutti gli elementi probatori emersi nelle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 05/10/2017 al 18/12/2019 per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e alla legge n. 146/2006, era stato assolto in appello con sentenza del 03/11/2021 perché il fatto non sussiste. La Corte di appello rigettava la successiva istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione, ritenendo che la condotta del richiedente, consistita nella partecipazione a una riunione finalizzata alla costituzione di una cellula di ‘ndrangheta, avesse dato causa alla misura. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione penale ha premesso che il sindacato di legittimità sul provvedimento in tema di riparazione è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico, mentre la valutazione sulla sussistenza e gravità della colpa o del dolo è riservata al giudice di merito. Tale valutazione si colloca su un piano diverso da quella compiuta nel processo di cognizione, poiché mira a stabilire se le condotte del richiedente abbiano rappresentato un fattore condizionante della detenzione, ingenerando la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale.

La Corte ha chiarito che il giudice della riparazione non può ignorare l’accertamento compiuto nel giudizio di merito né attribuire rilievo a condotte escluse o non sufficientemente provate dal giudice della cognizione. Tuttavia, proprio il requisito dell’autonomia del giudizio di riparazione consente di valorizzare quelle circostanze che, pur non essendo state positivamente affermate, non sono state nemmeno escluse. In tal caso, il giudice può utilizzare gli elementi probatori raccolti nelle indagini, sempre che la loro utilizzabilità non sia stata esclusa in dibattimento.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fondato il diniego sulla partecipazione del ricorrente a una riunione segreta, riproducente rituali tipici della ‘ndrangheta, nel corso della quale il richiedente si era dichiarato “conforme”. Tale condotta, pur non integrando gli estremi del reato associativo per la mancanza di esteriorizzazione del metodo mafioso, era stata comunque ritenuta accertata in primo grado e non era stata esclusa dalla sentenza di assoluzione. La Suprema Corte ha quindi ritenuto che detta condotta avesse legittimamente ingenerato la falsa apparenza di illiceità penale, contribuendo causalmente all’adozione della misura cautelare.

Quanto al secondo motivo, relativo alla contestata identificazione del ricorrente, la Corte lo ha dichiarato aspecifico, poiché non si confrontava con la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale aveva dato conto del riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria mediante raffronto fotografico e della circostanza, non contestata, dell’arrivo presso il luogo della riunione a bordo dell’autovettura in uso alla moglie. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre è stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese del Ministero resistente, la cui memoria è stata giudicata generica e priva di concreto contributo alla dialettica processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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