Riparazione ingiusta detenzione, dies a quo dal coimputato solo con allegazione specifica (Cass. pen. Sez. IV n. 35179 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il termine biennale per la proposizione della domanda può decorrere dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per lo stesso fatto o per fatti addebitati in concorso, anche eventuale, qualora l’eventuale accoglimento dell’impugnazione di uno di essi possa ridondare in favore del richiedente. A tal fine è però necessario che il richiedente alleghi specificamente le ragioni per le quali la decisione relativa ai coimputati possa incidere sulla propria posizione. La sola natura plurisoggettiva del procedimento non determina il differimento automatico del termine, che presuppone una concreta relazione tra le questioni ancora devolute e la posizione del richiedente, specificamente prospettata.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione per essere stata sottoposta agli arresti domiciliari e, poi, all’obbligo di dimora in relazione a reati in materia di sostanze stupefacenti, contestati in concorso con altri imputati. Era stata assolta da tutte le imputazioni con sentenza divenuta irrevocabile il 2 luglio 2021.

La Corte d’appello, quale giudice della riparazione, ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda, presentata il 1° luglio 2025, oltre il termine biennale decorrente dall’irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Ha escluso che la decorrenza potesse differirsi alla definizione del ricorso per cassazione del coimputato, avvenuta il 20 settembre 2023, perché la richiedente non aveva allegato le ragioni della possibile incidenza di quella decisione sulla propria posizione e l’impugnazione aveva riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte enuncia il principio di diritto rilevante: il termine per la domanda di riparazione può decorrere dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per il medesimo fatto o per fatti legati da concorso necessario o eventuale, quando l’eventuale accoglimento dell’impugnazione di uno di essi possa ridondare in favore del richiedente, anche mediante determinazioni capaci di incidere sulla riparazione. A tal fine, però, è necessario che il richiedente alleghi specificamente le ragioni per le quali quella decisione possa incidere sulla propria posizione.

Il Collegio richiama a sostegno Sez. IV n. 8637 del 2026 e Sez. IV n. 31432 del 2021. La mera natura plurisoggettiva del procedimento non determina, quindi, il differimento automatico del termine biennale: il differimento presuppone una concreta relazione tra le questioni ancora devolute con l’impugnazione del coimputato e la posizione del richiedente nel procedimento di riparazione, relazione che deve essere specificamente prospettata nella domanda.

Nel caso concreto, la sentenza assolutoria è divenuta irrevocabile il 2 luglio 2021, mentre la domanda è stata presentata il 1° luglio 2025. La ricorrente non ha allegato le ragioni per cui la definizione del giudizio nei confronti del coimputato avrebbe potuto incidere sulla propria posizione, limitandosi a richiamare la complessità del procedimento e la pluralità delle imputazioni. L’ordinanza impugnata ha inoltre rilevato che il ricorso del coimputato, definito con pronuncia di inammissibilità del 20 settembre 2023, aveva riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio e gli aumenti di pena, senza devolvere questioni attinenti al merito della responsabilità.

Il ricorso non si confronta specificamente con tale accertamento, non indicando in quale modo la decisione sull’impugnazione del coimputato avrebbe potuto incidere sulla posizione della ricorrente. Legittimamente, pertanto, la Corte d’appello ha individuato il dies a quo del termine biennale nel 2 luglio 2021 e ha dichiarato tardiva la domanda. Il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità, con condanna alle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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