Misure di prevenzione, terzo interessato e inammissibilità del ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 35189 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente, ma solo tramite difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen.; ove il gravame sia proposto direttamente dal difensore in luogo del terzo, occorre la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., che deve specificamente indicare l’atto da interporre ed essere successiva alla decisione da impugnare. Il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, solo per violazione di legge: resta escluso il vizio di illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., essendo deducibile il solo caso di motivazione inesistente o meramente apparente. È inammissibile il motivo che introduce per la prima volta in cassazione una questione non devoluta al giudice di appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con decreto dell’11.11.2025, ha rigettato l’appello proposto da un proposto e da due terzi interessati avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, del 12.2.2025, che aveva disposto la confisca di due autovetture intestate ai terzi e di un rapporto finanziario sottoscritto dal proposto.
Il proposto era considerato elemento di spicco di una cosca mafiosa, con compiti di direzione dell’attività criminale e di controllo del territorio. Avverso il decreto di secondo grado i difensori hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011 e all’art. 192 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo processuale. Il ricorso del terzo interessato è inammissibile perché al gravame era allegata la sola procura contenente il mandato specifico a proporre appello avverso il decreto del Tribunale, e non la procura per il procedimento. Il terzo, portatore di interessi civilistici, può stare in giudizio solo tramite difensore munito della procura speciale alle liti dell’art. 100 cod. proc. pen., equiparabile per posizione processuale ai soggetti ivi elencati.
La Corte distingue poi la procura ex art. 100 cod. proc. pen., che attribuisce lo ius postulandi, dalla procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., che ascrive al difensore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale. Quest’ultima deve indicare esplicitamente l’atto da interporre ed essere successiva alla decisione da contrastare. Nel caso concreto difettava la procura speciale per il ricorso in cassazione, conferita dopo il decreto della Corte d’appello con specifico riferimento all’atto da impugnare.
Quanto agli altri ricorrenti, la Corte ricorda che nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, con esclusione del vizio di illogicità manifesta: è denunciabile solo la motivazione inesistente o meramente apparente, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato.
Nel merito, la doglianza sulla mancata considerazione dell’ordinanza cautelare è manifestamente infondata, perché il provvedimento impugnato dà espressamente atto della produzione. La Corte ribadisce che, per gli appartenenti ad associazioni mafiose storiche, non è necessaria particolare motivazione sull’attualità della pericolosità, una volta dimostrata l’appartenenza e in assenza di prova di recesso o dissociazione. Rilevano i tre indicatori del livello di coinvolgimento, della tendenza operativa del gruppo e dei comportamenti di abbandono delle logiche criminali.
La censura sul mancato computo della somma percepita a titolo di ingiusta detenzione è inammissibile: la questione non risulta dedotta negli atti di appello e viene introdotta per la prima volta in cassazione, riguardando punti ormai sottratti al sindacato giurisdizionale. Quanto alla confisca dei beni intestati ai congiunti, la Corte conferma che il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e dei conviventi, sui quali grava l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità, presunta la disponibilità in capo al proposto in assenza di risorse economiche proprie del terzo.
Nota della Redazione
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