Dolo eventuale nel tentato omicidio e sindacato sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. I n. 36324 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo del tentato omicidio non richiede che gli autori degli spari abbiano mirato a organi vitali delle vittime: è sufficiente che essi abbiano tenuto un atteggiamento di indifferenza verso l’evento di danno alla vita o all’incolumità personale che l’azione era idonea a cagionare. Il mancato rinvenimento delle ogive non esclude la natura offensiva delle armi quando il luogo degli spari è aperto e la ricerca non era confinabile in un punto specifico. Risponde di concorso in porto illegale di armi chi aderisce a un’impresa criminosa comportante l’impiego, nel luogo programmato, di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità, ed è esclusa la contraddittorietà con l’assoluzione dalla detenzione. L’attenuante della provocazione non è configurabile quando la sproporzione tra fatto ingiusto e reato è talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale. In tema di attenuanti generiche, l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni non comporta annullamento quando le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., concesso a tutti gli imputati le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e assolto uno solo di essi dal reato di detenzione dell’arma comune da sparo, rideterminando le pene per i reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967.
Ricorrono per cassazione il Procuratore generale territoriale, lamentando la illegittima concessione delle attenuanti generiche, e i tre imputati, contestando il giudizio di responsabilità per il tentato omicidio, la prova della natura offensiva delle armi, il concorso nel porto, il diniego della provocazione e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi motivi degli imputati, sovrapponibili. L’argomento secondo cui le pistole potevano essere caricate a salve per il mancato rinvenimento delle ogive è infondato: la spiegazione delle sentenze di merito — luogo degli spari aperto, direzione delle esplosioni verso l’ampia area di fuga — non è manifestamente illogica. L’introflessione della carrozzeria, confrontata mediante le immagini delle telecamere di sicurezza, resta prova delle munizioni non a salve, e le deduzioni alternative si risolvono in richieste di rivalutazione delle evidenze probatorie, precluse in sede di legittimità.
Quanto alla volontà omicida, l’altezza di cinquanta centimetri del punto colpito è compatibile con l’offesa a parti vitali, considerata la posizione seduta delle vittime. La mancata selezione degli organi vitali non esclude il dolo, perché, secondo gli indirizzi consolidati richiamati (Sez. 1 n. 47339 del 24.09.2024; Sez. 1 n. 28789 del 18.06.2026), rileva l’indifferenza verso l’evento di danno. L’estrazione a mani nude di uno dei contendenti e il mancato inseguimento sono compatibili con una pluralità di esiti e non dimostrano l’assenza del dolo; il comportamento successivo è solo uno dei criteri, prevalendo l’idoneità dell’azione (Sez. 1 n. 30466 del 07.07.2011; Sez. 1 n. 11928 del 29.11.2018). Il concorso dell’imputato non è ricavato dal movente, ma dalla partecipazione consapevole all’azione dei correi armati.
Sul porto dell’arma, la decisione si conforma all’insegnamento per cui risponde del concorso chi aderisce all’impresa criminosa comportante l’impiego di un’arma nella disponibilità esclusiva del compartecipe (Sez. 1 n. 40702 del 21.12.2018), senza contraddizione con l’assoluzione dalla detenzione. La provocazione è esclusa perché la sproporzione macroscopica tra fatto ingiusto e reato recide il nesso causale con l’ira (Sez. 5 n. 8945 del 19.01.2022; Sez. 1 n. 52766 del 13.06.2017). Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, essendo la pena già determinata nel minimo edittale con le attenuanti concesse.
Il ricorso del Procuratore generale è infondato. La Corte riconosce una illogicità nella motivazione sulle attenuanti, laddove collega la limitatezza delle lesioni all’abbandono del proposito criminoso anziché all’imperizia esecutiva, e ne dispone l’espunzione. La statuizione resta però sostenuta da altri elementi, perché la criticità su una sola delle valutazioni non travolge l’impianto quando le restanti offrono ampia rassicurazione (Sez. 1 n. 46566 del 21.02.2017). I ricorsi sono rigettati, con condanna degli imputati alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 575 c.p. – Omicidio
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso