Rescissione del giudicato: termine dalla conoscenza qualificata del procedimento (Cass. pen. Sez. IV n. 31663/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’ordinanza che dispone di procedere in assenza è anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la rescissione del giudicato resta regolata dalla versione previgente dell’art. 629-bis cod. proc. pen., in forza della disciplina transitoria. Il termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza del procedimento, non dalla piena conoscenza della sentenza irrevocabile. Tale conoscenza non può essere generica, ma deve riguardare uno specifico processo, un’accusa e la relativa decisione. L’esecuzione di un ordine di carcerazione fondato sulla sentenza integra una conoscenza idonea a far decorrere il termine.
Il Fatto
Il condannato proponeva incidente di esecuzione contestando la valida formazione del titolo. Sosteneva che il difensore incaricato nel giudizio di cognizione avesse proposto appello senza depositare la dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta per la notificazione del decreto di citazione. Da tale omissione faceva discendere una nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello, collegata anche alla mancata conoscenza del processo.
Il giudice dell’esecuzione dichiarava inammissibile l’istanza e trasmetteva gli atti alla Corte di appello, ritenuta competente sulla rescissione del giudicato. Quest’ultima dichiarava inammissibili le richieste perché tardive e, comunque, infondate. Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la nullità dell’ordinanza e l’incompetenza della Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla natura della rescissione del giudicato. Si tratta di un mezzo straordinario di impugnazione diretto a ripristinare integralmente i diritti processuali del condannato rimasto assente senza colpa. L’accoglimento non determina una semplice restituzione nel termine per impugnare, ma comporta la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e la rinnovazione del processo.
La questione preliminare riguarda la disciplina applicabile nel tempo. L’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che, nei procedimenti nei quali era già stata pronunciata un’ordinanza per procedere in assenza, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, comprese quelle sulla rescissione. Poiché nel caso esaminato l’ordinanza era anteriore alla riforma, trova applicazione l’art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Questa conclusione incide direttamente sul dies a quo. Nel regime previgente, il termine di trenta giorni decorre dall’avvenuta conoscenza del procedimento, mentre il testo successivo alla riforma fa riferimento alla conoscenza della sentenza. La Corte precisa che non occorre una cognizione completa degli atti o delle motivazioni della condanna. Una simile condizione renderebbe incerta la decorrenza di un termine previsto a pena di inammissibilità.
Non basta, tuttavia, una notizia vaga dell’esistenza di un processo. Il condannato deve acquisire elementi estrinseci sufficienti a identificare il procedimento, l’accusa e la decisione, così da poter esercitare concretamente il rimedio. Nel caso specifico, l’arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione aveva assicurato una conoscenza qualificata sia del procedimento sia della sentenza posta in esecuzione.
Tra l’arresto e la prima richiesta di rescissione erano trascorsi molti mesi. Il termine di trenta giorni risultava quindi ampiamente superato. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e applica le conseguenze previste dall’art. 616 cod. proc. pen., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
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