Il silenzio su un riscontro esterno decisivo rende incompleta la motivazione assolutoria (Cass. pen. Sez. 3 n. 7075 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce vizio di motivazione per omissione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la sentenza che non fornisca una valutazione esplicita e puntuale di un riscontro esterno specificamente indicato dalle parti come elemento potenzialmente decisivo per la verifica dell’attendibilità della persona offesa. Il giudice di merito, anche quando assolve con la formula di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non può omettere l’esame di allegazioni probatorie che, se accolte, potrebbero corroborare la credibilità del narrato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione non si sostanzia in una rivalutazione del merito, ma nel controllo che tutti gli elementi decisivi siano stati esaminati e che sia stata data esaustiva risposta alle deduzioni delle parti.
Il Fatto
Il procedimento traeva origine dall’accusa nei confronti dell’imputato per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale in danno di un minore. Già condannato in primo grado con rito abbreviato, l’imputato vedeva la condanna confermata dalla Corte d’appello, salvo poi il succedersi di due annullamenti con rinvio disposti dalla Cassazione. Il giudice del rinvio, con la sentenza del 16 gennaio 2025, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale sia la difesa delle parti civili, deducendo, con motivi convergenti, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità della persona offesa e all’omessa considerazione di riscontri esterni, in particolare delle dichiarazioni di un teste che avrebbe ricevuto l’immediata confidenza della vittima.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione delle parti civili, osservando che la costituzione era originariamente avvenuta anche dai genitori in proprio, sicché il ricorso proposto dopo il raggiungimento della maggiore età della vittima era ammissibile.
Nel merito, la Corte ha premesso che, in caso di riforma in senso assolutorio di una condanna di primo grado, il giudice d’appello non è tenuto a una motivazione rafforzata, ma deve comunque svolgere una critica argomentata dotata di rigorosa forza persuasiva. Ha quindi verificato se la sentenza impugnata avesse rispettato il mandato fissato dalla precedente pronuncia di annullamento, incentrato sulla rinnovata valutazione dell’attendibilità della vittima minorenne e dei relativi riscontri.
La Corte ha riconosciuto che la sentenza impugnata ha diffusamente motivato sulle contraddizioni interne del racconto, sul progressivo affinamento narrativo e sulla scelta di non disporre una perizia, giustificando l’assoluzione con la formula del dubbio ragionevole. Tuttavia, ha individuato una criticità decisiva: l’omessa valutazione esplicita della deposizione del teste indicato dai ricorrenti come riscontro esterno idoneo a corroborare l’immediatezza della confidenza e il mutato atteggiamento della vittima. Tale silenzio integra il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., poiché la motivazione deve confrontarsi con ogni elemento decisivo sottoposto al giudice.
La Suprema Corte ha altresì rilevato profili di illogicità nell’uso di massime di esperienza non verificate in tema di numero dei rapporti e nella valutazione della fuga, non adeguatamente contestualizzata rispetto all’età e allo stato di paura della vittima. Ha invece ritenuto corretta l’esclusione di qualificazioni alternative e la delimitazione del nucleo provato al solo contatto fisico ammesso.
In conclusione, la Corte ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, demandando al giudice del rinvio di colmare l’omissione valutativa sul riscontro testimoniale, di riconsiderare gli equivoci semantici e le massime di esperienza utilizzate, nonché di valutare gli elementi acquisiti anche alla luce dell’art. 238-bis cod. proc. pen., considerata l’intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna del concorrente.
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Nota della Redazione
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