Inerzia difensiva protratta esclude la restituzione in termini per la procura tardiva (Cass. pen. Sez. IV n. 29482 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine, la causa non imputabile di cui all’art. 175 cod. proc. pen. non può identificarsi con una generica difficoltà organizzativa od operativa, né con le modalità di autenticazione della procura speciale, attività rientrante nella fisiologia dell’agire difensivo. Grava sul richiedente un onere di allegazione e prova stringente, esteso alla specifica indicazione delle iniziative tempestivamente adottate per prevenire o superare l’impedimento. L’inerzia difensiva protratta e non documentata, anche a fronte di adempimenti rimessi a terzi, preclude il riconoscimento della non imputabilità della decadenza. Il rigetto dell’istanza restitutoria rende inammissibile l’impugnazione tardiva dell’ordinanza che ha negato la rescissione del giudicato.
Il Fatto
Il condannato, detenuto per l’espiazione di pene concorrenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. Il giudice del merito aveva ritenuto l’istituto applicabile solo ai procedimenti celebrati in assenza ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., e non ai casi di contumacia non preceduti da decreto di irreperibilità, riconoscendo semmai il diritto alla restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Nel medesimo atto il ricorrente ha formulato istanza di restituzione in termini. Ha dedotto che, dopo la notificazione dell’ordinanza, il difensore si era attivato per far autenticare dall’ufficio matricola della casa di reclusione la firma apposta in calce alla procura speciale ad impugnare, segnalando l’urgenza e la scadenza del termine, ma che l’autenticazione era intervenuta solo il 2 aprile 2025, quando il termine era ormai decorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via logicamente preliminare l’istanza di restituzione nel termine, dalla cui sorte dipende l’accesso stesso al sindacato di legittimità sull’impugnativa dell’ordinanza in materia di rescissione del giudicato. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, i giudici ribadiscono che la restituzione postula la dimostrazione rigorosa che la decadenza sia derivata da causa non imputabile alla parte, con un onere di allegazione e prova che si estende alla specifica indicazione delle iniziative tempestivamente adottate per prevenire o superare l’impedimento.
In termini generali, la Corte afferma che la causa non imputabile non può identificarsi con una generica difficoltà organizzativa o operativa, ma richiede la prova di un impedimento assoluto, imprevedibile e non superabile mediante l’ordinaria diligenza professionale. La restituzione non può assolvere alla funzione di rimedio rispetto a disfunzioni riconducibili alla sfera organizzativa del difensore, gravando sul richiedente che adduce un’ipotesi di forza maggiore l’onere di provare un ostacolo che renda vano ogni sforzo umano e derivi da cause esterne non imputabili.
Nel caso di specie tale onere non risulta assolto. La difesa si limita a dedurre l’avvenuta tardiva autenticazione della procura speciale, omettendo in modo dirimente qualsiasi allegazione circa le iniziative concretamente poste in essere nel periodo rilevante per evitare la scadenza dei termini, e richiamando solo l’esito finale dell’attività amministrativa senza dar conto dell’iter seguito né delle ragioni che ne avrebbero impedito il tempestivo perfezionamento.
La Corte sottolinea il dato temporale: il segmento compreso tra il 13 marzo 2025 e il 2 aprile 2025 evidenzia una protratta e ingiustificata inerzia difensiva, non accompagnata da alcuna evidenza di atti di impulso o di sollecitazione. Né le modalità di autenticazione della procura speciale possono integrare di per sé un impedimento non imputabile, trattandosi di attività rientrante nella fisiologia dell’agire difensivo, rispetto alla quale grava sul professionista un dovere di vigilanza e attivazione continua.
Il rigetto dell’istanza restitutoria assume carattere dirimente rispetto all’impugnativa dell’ordinanza in materia di accesso al rimedio straordinario. L’impugnazione è palesemente tardiva e il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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