Ripartizione suolo pubblico in piazza: criterio proporzionale e motivazione tecnica (TAR Toscana n. 550 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determina dirigenziale che definisce il progetto di ripartizione dei suoli pubblici concedibili a ciascun titolare di licenza di somministrazione attua scelte di natura tecnica, e non politiche, quando la disciplina di riferimento è già posta a monte dall’ente con atto consiliare e il provvedimento si limita a darvi attuazione sulla base di un progetto topografico appositamente commissionato. Il criterio regolamentare della suddivisione dello spazio in proporzione alla superficie di somministrazione dell’esercizio (art. 47, comma 6, del Regolamento comunale n. 41/2021) è rispettato anche quando la riduzione operata è inferiore in capo a chi ha minore sviluppo interno e maggiore in capo a chi ne ha di più, se la riduzione stessa cade proporzionalmente sull’eccedenza delle aree rispetto allo sviluppo effettivo della fascia occupabile. Il provvedimento che dia conto del percorso logico e tecnico seguito è sufficientemente motivato, e non è giustificata la richiesta di consulenza tecnica o verificazione volta a contestarne la correttezza, quando la parte non offra indici di inattendibilità del criterio applicato. Il contraddittorio procedimentale risulta assicurato quando dagli atti emerga la convocazione degli esercenti interessati e l’acquisizione delle loro osservazioni sul progetto planimetrico.

Il Fatto

La ricorrente gestisce un’attività di ristorazione su una piazza di forma ellittica del centro storico. Impugna la determina dirigenziale con cui il Comune ha adottato il progetto di ripartizione dei suoli pubblici concedibili nella loro massima estensione a ciascun titolare di licenza di somministrazione, con la planimetria allegata. La disciplina di riferimento risulta introdotta dall’allegato “C” del Regolamento comunale n. 41/2021, come modificato da delibera consiliare, che individua una fascia di occupazione temporanea ad andamento ad anello, riservata alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con interruzioni in corrispondenza degli ingressi pubblici e passi minimi tra le singole occupazioni.

A seguito della determina, la ricorrente chiede la concessione per una superficie che il Comune riconosce in misura ridotta, con successivo provvedimento di concessione temporanea. Avverso quest’ultimo propone motivi aggiunti per illegittimità derivata. Si costituiscono il Comune e una controinteressata. Dopo la rinuncia alla domanda cautelare e il rinvio della trattazione per la costituzione di un nuovo difensore della controinteressata, la causa perviene alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni preliminari e affronta nel merito le censure, che qualifica infondate. Il primo motivo deduce l’incompetenza dell’organo dirigenziale, per essere state adottate scelte politiche con un atto amministrativo. Il motivo è respinto: la determina attua una ripartizione degli spazi dal punto di vista tecnico, sulla base di quanto previsto a monte dall’allegato “C” del Regolamento e di un progetto redatto da uno Studio appositamente incaricato, che tiene conto delle caratteristiche geometriche della piazza.

Il secondo motivo deduce la violazione del criterio regolamentare della suddivisione in proporzione alla superficie di somministrazione dell’esercizio. Secondo la ricorrente, la determina avrebbe applicato una regola opposta, riducendo meno chi ha minore sviluppo interno. La censura è infondata. Il provvedimento richiama lo studio topografico commissionato, dal quale emerge che la piazza si approssima geometricamente a un’ellisse e che la somma degli sviluppi riportati nelle planimetrie degli esercenti risultava superiore allo sviluppo effettivo della fascia compresa tra gli ingressi pubblici.

Considerati i vincoli derivanti dalla necessità di mantenere i corridoi nelle misure imposte dal regolamento e di non invadere le proiezioni antistanti gli ingressi pubblici, e non potendo sovrapporre le concessioni, il Comune ha ripartito la riduzione da effettuare sull’eccedenza delle aree in maniera proporzionale alle superfici di somministrazione interna rispetto a quelle richieste. Ne deriva che la riduzione è stata inferiore per chi aveva minore sviluppo e maggiore per chi ne aveva di più, proprio come previsto dall’art. 47, comma 6, del Regolamento.

Il Collegio sottolinea che le eccedenze maggiori sono state maggiormente ridotte e quelle minori ridotte di meno, nel pieno rispetto del criterio di proporzionalità. La ricorrente non offre indici di inattendibilità di tale percorso logico e tecnico, sicché va respinta anche la richiesta di disporre consulenza tecnica o verificazione.

Il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione, è respinto in ragione della puntuale motivazione tecnica già riconosciuta alla determina, che sorregge anche la successiva concessione impugnata in via derivata. Il quarto motivo, sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento e sulla mancata partecipazione degli interessati, è infondato: dagli stessi atti di parte risulta la convocazione degli esercenti per illustrare il nuovo assetto delle occupazioni e la presentazione delle osservazioni della ricorrente, con conseguente contraddittorio assicurato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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