Prescrizione quinquennale della sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Campania n. 559 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione consegue a un illecito istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma allo scadere del termine di novanta giorni assegnato con l’ordinanza di demolizione. Da tale momento decorre il termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscuotere la somma, ai sensi dell’art. 28 della L. n. 689/1981. Ne deriva l’illegittimità dell’ordinanza di ingiunzione notificata oltre il quinquennio, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Il Fatto

Il Comune di Terzigno ha ingiunto al proprietario il pagamento di euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, per l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata per opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’ordinanza di demolizione era stata notificata nel dicembre 2017; l’inadempienza era stata accertata dalla Polizia Locale nel marzo 2018. L’ordinanza di ingiunzione è stata notificata il 2 agosto 2024.

Il destinatario ha impugnato l’ingiunzione davanti al TAR Campania, deducendo, tra l’altro, la prescrizione della pretesa sanzionatoria per decorso del termine quinquennale. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza cautelare la Sezione ha sospeso l’efficacia del provvedimento, in ragione della rilevante entità della somma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla prescrizione. La questione giuridica centrale riguarda la natura dell’illecito che fa da presupposto alla sanzione: il mancato adempimento all’ordine di demolire. La Sezione qualifica l’illecito come istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di novanta giorni assegnato dall’autorità con l’ordine di demolizione.

Il Collegio richiama i principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11 ottobre 2023 e conferma il precedente orientamento della Sezione (TAR Napoli, Sezione III, n. 861 del 2 febbraio 2024), alla cui motivazione rinvia. All’istantaneità dell’illecito sono ricollegate le conseguenze afflittive: la sanzione pecuniaria presuppone l’accertamento dell’inottemperanza e da essa decorre il termine prescrizionale quinquennale.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che l’ordinanza di demolizione è stata notificata il 5 dicembre 2017. Il termine di novanta giorni per la demolizione è scaduto il 5 marzo 2018, data dalla quale ha iniziato a decorrere il termine quinquennale di cui all’art. 28 della L. n. 689/1981. La relativa prescrizione si è dunque maturata il 5 marzo 2023.

Poiché l’ordinanza di ingiunzione è stata notificata il 2 agosto 2024, il potere sanzionatorio risulta esercitato oltre il termine quinquennale. Il profilo di illegittimità ha valenza assorbente rispetto agli altri motivi; il ricorso è accolto e l’ordinanza di ingiunzione è annullata. Le spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, sono poste a carico del Comune, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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