La SCIA non sana l’assenza di titolo edilizio per le superfici contestate (TAR Lombardia n. 693/2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo stato legittimo dell’immobile è individuato dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 nel titolo che ne ha previsto o legittimato la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi. Ne consegue che la dimostrazione della liceità delle superfici rilevanti ai fini edificatori richiede riscontro nei titoli abilitativi e negli atti probanti richiamati dalla norma. Le superfici originariamente prive di capacità insediativa non possono essere considerate utili ai fini del carico urbanistico e della superficie lorda in assenza di un titolo che ne abbia legittimato la trasformazione, mentre il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante non può ritenersi dimostrato per mera allegazione o per effetto di omissioni grafiche in atti successivi.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la diffida con cui il Comune aveva ordinato di non eseguire i lavori afferenti a una SCIA condizionata presentata ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001. Con successivi motivi aggiunti, la società contestava anche il provvedimento con cui l’Amministrazione, all’esito dell’esame delle osservazioni presentate, pur ritenendo superati gran parte dei rilievi, aveva confermato la diffida per il mancato superamento del punto relativo alla mancata dimostrazione della liceità di due superfici computate come superficie lorda nello stato di fatto dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che la questione centrale riguardasse l’onere di dimostrare la legittimità delle superfici contestate, posto che lo stato legittimo dell’immobile, ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, si individua nel titolo che ne ha previsto la costruzione o ne ha legittimato la stessa, integrato dagli eventuali titoli successivi.
I giudici hanno precisato che le superfici originariamente prive di capacità insediativa o destinate a locali non idonei alla permanenza continuativa di persone non possono essere considerate utili ai fini del carico urbanistico in assenza di un titolo abilitativo che ne abbia legittimato la trasformazione. Analogamente, il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante richiede il titolo edilizio e non può essere dimostrato per mera allegazione o per effetto di omissioni grafiche in atti successivi.
Con riguardo alle censure dei motivi aggiunti, incentrate sulla pretesa vincolatività della convenzione planivolumetrica quanto alla superficie esistente, il Collegio ne ha escluso l’idoneità a superare il rilievo centrale dell’Amministrazione, consistente nella mancata prova della liceità urbanistico-edilizia delle superfici contestate.
Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto dalla ricorrente è stato collegato alla scansione temporale delle convenzioni urbanistiche e alla possibile compromissione economica dell’operazione. Nel bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare, ha prevalso l’interesse pubblico alla corretta verifica del titolo edilizio e della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, presentato ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001.
L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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