Borse di studio dei medici specializzandi: nessun obbligo di adeguamento per gli iscritti ante 2006-2007 (Cass. civ. Sez. 3 n. 2058 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, ai soli medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. Per gli iscritti negli anni antecedenti, il trattamento resta regolato dal d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, non introducendo la Direttiva 93/16/CEE alcun nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio. L’importo delle borse di studio per gli iscritti agli anni accademici tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale, essendo stato bloccato ai livelli raggiunti nel 1992 dalle misure di contenimento della spesa pubblica succedutesi senza soluzione di continuità, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 20006 del 2024.
Il Fatto
Un gruppo di medici, iscritti alle scuole di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991, aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione della normativa comunitaria. Durante la frequenza del corso, i medici erano stati remunerati con una borsa di studio ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, ma tale importo non rappresentava, a loro avviso, quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri avrebbero dovuto garantire in base alla Direttiva 93/16/CEE. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda nel 2019 e la Corte d’appello di Roma confermò la decisione nel 2022, ritenendo che il diritto comunitario non imponesse vincoli sul livello della remunerazione. I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, affrontando separatamente le questioni della qualificazione della borsa di studio e del suo adeguamento periodico. In relazione al primo motivo, riguardante la violazione di cinque direttive comunitarie, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., in quanto la questione si presenta difforme dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha richiamato il principio, ripetutamente affermato, secondo cui la Direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo obbligo in merito alla misura della borsa di studio, che resta disciplinata dal d.lgs. n. 257 del 1991 per gli iscritti negli anni antecedenti il 2006-2007.
Quanto alle deduzioni della memoria difensiva, la Corte le ha ritenute non idonee a scalfire il consolidato orientamento, rilevando che la giurisprudenza comunitaria non ha mai fissato criteri per la determinazione del compenso. Il VII e VIII Considerando della Direttiva 75/362 chiariscono che il coordinamento introdotto mira al reciproco riconoscimento dei diplomi e non a un’equivalenza materiale delle formazioni, con la conseguenza che la direttiva non poteva fondare la pretesa dei ricorrenti.
Il secondo motivo, relativo al mancato adeguamento periodico della borsa, è stato invece dichiarato infondato. La Corte ha fatto applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 20006 del 19.07.2024, cui era stata devoluta la questione, secondo cui l’importo delle borse di studio per gli iscritti agli anni accademici tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale. Tale blocco deriva dal combinato disposto dell’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992 (come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995) e dell’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, che hanno bloccato sia l’importo delle singole borse di studio sia ogni tipo di adeguamento ai livelli raggiunti nel 1992.
La Corte ha giudicato non condivisibili le critiche mosse alla sentenza nomofilattica, osservando che le norme di contenimento della spesa pubblica hanno operato con effetti convergenti e senza soluzione di continuità. La manifesta infondatezza delle tesi, la loro contrarietà ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite e la circostanza che identiche censure erano state già rigettate in plurime occasioni, hanno inoltre giustificato la condanna dei ricorrenti ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione controricorrente.
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Nota della Redazione
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