Ripetizione di indebito contro il destinatario dei bonifici respinti su conto estinto (ABF Collegio di Roma n. 4492 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripetizione di indebito, la domanda restitutoria deve essere proposta nei confronti di chi ha effettivamente ricevuto le somme, ovvero dell’accipiens, oppure della banca dell’accipiens. La banca che abbia respinto i bonifici con causale conto chiuso e li abbia restituiti alle banche mittenti non è tenuta alla restituzione, perché non ha mai conseguito la disponibilità delle somme. Una volta estinto il rapporto di tesoreria, l’intermediario non è più obbligato a dare esecuzione alle operazioni di versamento riferite al rapporto cessato, essendo venuto meno il substrato contrattuale che le giustifica.
Il Fatto
Un ente scolastico aveva attivato il sistema pagoPA per la riscossione delle quote assicurative degli alunni. A causa di un errore nella indicazione delle coordinate di accredito, i versamenti continuarono a essere indirizzati al vecchio IBAN di un conto di tesoreria acceso presso la banca resistente. Il rapporto era però cessato: l’istituto aveva cambiato tesoriere e il conto era stato estinto l’8 gennaio 2019.
Nonostante la chiusura, la banca continuò a ricevere bonifici fino al 21 ottobre 2020, respingendoli con causale conto chiuso e restituendoli alle banche mittenti. Dopo aver recuperato circa € 1.900, l’ente non otteneva il riversamento delle residue € 3.100 e ricorreva all’ABF chiedendo la condanna dell’intermediario alla restituzione. La banca si difendeva sostenendo di non aver mai incassato quelle somme e di aver fornito all’ente l’elenco dei bonifici scartati.
La motivazione del Collegio
Il Collegio di Roma ha esaminato la sola questione rilevante: se la domanda di restituzione rivolta alla banca resistente fosse fondata. La risposta è negativa, e si fonda su un duplice ordine di ragioni, sostanziale e probatorio.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento: in caso di ripetizione di indebito, la domanda restitutoria deve essere eventualmente rivolta nei confronti di chi ha ricevuto le somme, cioè dell’effettivo accipiens, oppure della banca dell’accipiens. Il riferimento è alla decisione del Collegio di Roma n. 8037/25. La banca resistente non rientra in alcuna delle due categorie, perché le somme non sono mai entrate nella sua disponibilità.
Sul piano probatorio, l’intermediario ha dimostrato che i bonifici indirizzati al conto estinto sono stati respinti con causale conto chiuso e restituiti alle banche mittenti. L’operazione di versamento non si è mai perfezionata in un accredito. La banca, inoltre, ha prodotto una dichiarazione del proprio outsourcer informatico, che ha confermato come l’ente debba richiedere le somme alle banche che hanno ricevuto i bonifici restituiti, e ha documentato di aver trasmesso all’istituto il file dei bonifici scartati.
Il Collegio non si è limitato a constatare il difetto di legittimazione passiva. Ha richiamato il principio per cui la chiusura del conto determina l’estinzione del rapporto contrattuale e il venir meno di ogni obbligo della banca di dare esecuzione a operazioni successive riferite al rapporto cessato. L’intermediario, cessato il ruolo di tesoriere dal 1° gennaio 2019, non aveva più alcuna facoltà di compiere atti di gestione per conto dell’ente.
Quanto alla disciplina del sistema di pagamento, la banca aveva richiamato l’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale, secondo cui gli enti creditori e i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della mancata o inesatta esecuzione se le coordinate di accredito fornite sono inesatte. Il Collegio non ha dovuto soffermarsi su questo profilo, perché la decisione si regge già sul difetto di legittimazione passiva e sulla prova dell’avvenuta restituzione.
La conseguenza processuale è il rigetto del ricorso. La vicenda resta aperta, ma si sposta altrove: la richiesta di restituzione dovrà essere indirizzata alle banche presso cui i bonifici sono stati effettivamente accreditati.
Nota della Redazione
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