Opposizione al decreto di liquidazione del custode giudiziario: contraddittori necessari (Cass. civ. Sez. II n. 13765 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale, proposto ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali. Tra esse rientrano il pubblico ministero e i soggetti su cui grava l’obbligo di corrispondere il compenso, sebbene lo Stato lo anticipi. La loro mancata partecipazione integra un difetto di integrità del contraddittorio, che rende nulla l’ordinanza di liquidazione. Il vizio è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità e impone la cassazione con rinvio, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Il Fatto
La società ricorrente aveva svolto la custodia giudiziaria di beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, per un periodo di oltre undici anni. Il giudice per le indagini preliminari aveva liquidato in suo favore un compenso con decreto, poi rideterminato in misura maggiore dal Tribunale, in accoglimento dell’opposizione proposta ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.
Avverso l’ordinanza del Tribunale la società ha proposto ricorso straordinario per cassazione, dolendosi, tra l’altro, della mancata partecipazione al giudizio di opposizione dei soggetti interessati alla liquidazione. La Corte, dopo aver concesso termine per integrare il contraddittorio nei confronti dell’ufficio requirente, ha deciso nella camera di consiglio del 7.5.2024.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 102 c.p.c., per il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione. Il Tribunale avrebbe dovuto chiamare in causa il soggetto a carico del quale il sequestro era stato disposto, indicato nel decreto di liquidazione e in quello di archiviazione, nonché il pubblico ministero.
Il ricorrente osserva che il compenso è liquidato solo in via anticipata a carico dello Stato, ma grava effettivamente sul soggetto sottoposto al procedimento penale, verso il quale l’Amministrazione può agire in regresso. Il difetto di contraddittorio rispetto a un litisconsorte necessario determina la nullità del provvedimento e impone la rimessione al giudice di merito.
La Corte ritiene il motivo fondato e lo accoglie, sotto un duplice profilo. Manca la partecipazione del soggetto a carico del quale il sequestro era stato disposto — potenziale destinatario dell’azione di regresso nonostante l’intervenuta archiviazione — e manca il coinvolgimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale, a sua volta parte del procedimento penale in cui il sequestro era stato disposto.
A sostegno la Corte richiama la propria costante giurisprudenza, secondo cui nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il pubblico ministero e, in particolare, i soggetti sui quali grava l’obbligo di corrispondere il compenso (Cass. 31.1.2023 n. 2789; Cass. 2.5.2022 n. 13784; Cass. 18.6.2020 n. 11795; Cass. n. 28711/2013; Cass. n. 24786/2010; Cass. n. 4697/1999).
Il primo motivo è quindi accolto e l’ordinanza impugnata, viziata da nullità, è cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale, che provvederà previa rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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