Offerte tecniche e migliorie simboliche: legittima la mancata esclusione (TAR Lazio n. 285 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valorizzazione economica delle migliorie proposte, indicata dalle offerte a un prezzo simbolico unitario, integra una lecita strategia commerciale del concorrente, volta a migliorare il progetto senza significativi aumenti di prezzo, e non costituisce di per sé indice di inattendibilità dell’offerta. Non sussiste la causa di esclusione prevista dalla lex specialis per carenza della documentazione tecnica quando il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi delle migliorie siano effettivamente allegati all’offerta. La clausola che sanziona con l’esclusione l’offerta incerta nel suo contenuto economico non si applica all’offerta che esponga in termini chiari ribasso percentuale e importo complessivo, potendosi al più prospettarne la non congruità, ma non l’incertezza. La verifica di anomalia dell’offerta, quando facoltativa, rientra nell’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o decisivo errore di fatto.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta bandita dal Comune di Piglio, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione di un nuovo asilo nido finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del piano Next Generation EU. La gara, espletata dalla S.U.A. della Provincia di Frosinone quale centrale di committenza, è stata aggiudicata a una società controinteressata; la ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria.
Dopo aver invano presentato istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, la ricorrente ha impugnato la determinazione comunale e gli atti di gara, deducendo la mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi delle migliorie, l’incertezza del contenuto economico dell’offerta, l’illogicità dei punteggi tecnici e l’omessa attivazione della verifica di congruità. Ha chiesto l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto, l’aggiudicazione in proprio favore o il subentro, oltre al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi, in quanto strettamente interdipendenti, e li ha integralmente rigettati. Il disciplinare di gara prevedeva quale causa di esclusione la carenza contemporanea del computo metrico estimativo di progetto e delle migliorie, dell’elenco prezzi e del quadro di raffronto, documentazione qualificata come indispensabile per la valorizzazione economica delle migliorie.
Era pacifico, tuttavia, che tali documenti fossero stati prodotti dall’aggiudicataria. La stessa ricorrente riconosceva che il computo metrico era stato allegato all’offerta, sia pure con la contestata indicazione del prezzo di un euro per ciascuna miglioria. Ne conseguiva la non configurabilità della causa espulsiva prevista dalla lex specialis.
Il Collegio ha escluso anche l’operatività della clausola relativa alle cause di esclusione in fase di esame dell’offerta economica, che sanziona l’offerta incerta nel contenuto economico. L’offerta dell’aggiudicataria esponeva con chiarezza il ribasso percentuale e l’importo complessivo, sicché essa poteva al più ritenersi, nella prospettazione attorea, non congrua, ma non incerta.
Quanto alla doglianza sull’arbitrarietà del giudizio della commissione, il Collegio ha ritenuto che la valorizzazione delle migliorie al prezzo simbolico di un euro costituisca lecita strategia commerciale, condivisa dalle parti e non contestata, volta a offrire un miglioramento tecnico delle opere senza significativi aumenti di prezzo. Rilevava altresì che l’offerta recava un ribasso non particolarmente significativo, pari al 4,30% della base d’asta, e l’impegno a sostenere i costi di adeguamento del progetto esecutivo.
Le indicazioni sulle quantità e misure delle migliorie risultavano esposte nel computo metrico estimativo e nella relazione tecnica. La mancata indicazione delle quantità per le voci dell’elenco prezzi contestate era coerente con la funzione del documento, deputato all’elencazione dei prezzi, trattandosi di migliorie inerenti il materiale proposto. Quanto alla verifica di anomalia, la giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che essa, ove facoltativa, rientra nell’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. L’offerta non presentava elementi idonei a far dubitare della sua serietà e sostenibilità.
Nota della Redazione
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