Prescrizione quinquennale del TFS e irrilevanza dei contrasti interpretativi (TAR Calabria n. 1938 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui è sorto il diritto, secondo il combinato disposto degli artt. 20 del d.P.R. n. 1032/1973 e 2, comma 1, del R.D.L. n. 295/1939. L’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. è soltanto quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende gli ostacoli di mero fatto. I contrasti interpretativi insorti in sede amministrativa sull’an e sul quantum della pretesa non integrano causa impeditiva del decorso prescrizionale. La pendenza di un potenziale conflitto ermeneutico non preclude l’immediato esercizio dell’azione e non sospende il termine.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato collocato in congedo per sopravvenuti limiti di età e successivamente impiegato, senza soluzione di continuità rispetto al servizio attivo, nella posizione di ausiliaria e poi richiamato in servizio a domanda senza assegni. Riteneva che tale ulteriore periodo dovesse essere computato ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio.
In esecuzione della circolare INPS n. 159 del 28.10.2021 presentava istanza di riliquidazione. L’INPS aveva già provveduto con un progetto liquidativo che riconosceva un’integrazione di importo contenuto, senza computare il periodo di ausiliaria. Il ricorrente agiva quindi per l’accertamento del diritto alla riliquidazione, lamentando l’illegittimità della condotta omissiva dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’INPS, ritenendola ritualmente proposta nella memoria di costituzione. Passa poi all’inquadramento normativo dell’istituto, richiamando gli artt. 986 e 1876 del d.lgs. n. 66/2010, che disciplinano il richiamo in servizio e il trattamento economico spettante al personale trattenuto o richiamato con assegni.
Quanto al regime prescrizionale, il Tribunale individua il combinato disposto degli artt. 20 del d.P.R. n. 1032/1973 e 2, comma 1, del R.D.L. n. 295/1939, che fissa in cinque anni il termine per le rate e le differenze arretrate degli emolumenti, con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Emerge documentalmente che l’INPS aveva emesso il provvedimento di riliquidazione e che il ricorrente aveva formulato la prima richiesta di ricalcolo solo in epoca successiva. In assenza di prova di atti interruttivi, il termine risulta decorso.
Il Collegio affronta poi l’argomento difensivo secondo cui la decorrenza andrebbe collocata all’adozione della circolare del 2021. Osserva che l’atto si limita a un riepilogo del quadro normativo e operativo, volto ad assicurare uniformità nelle procedure, e non costituisce fonte del diritto azionato. L’art. 2935 cod. civ. non opera quando l’impedimento derivi da incertezze interpretative, richiamando sul punto l’orientamento della Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 17451 del 2025.
Il Tribunale esclude quindi che la pendenza di un potenziale conflitto interpretativo in sede amministrativa possa configurarsi come causa impeditiva del decorso prescrizionale, richiamando anche Cass. civ., Sez. III, n. 13439 del 2022, secondo cui le incertezze giurisprudenziali costituiscono un mero impedimento di fatto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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